Cassazione Penale, Sentenza n. 6963/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato che censurava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva (attribuzione della recidiva sulla base del certificato dei precedenti penali). La difesa ha dedotto genericamente la carenza motivazionale ma non ha contestato nel merito gli specifici elementi documentali (il contenuto del certificato penale) richiamati in primo grado
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo la doglianza manifestamente infondata: la parte ricorrente non si è confrontata concretamente con l'elemento specifico indicato nella sentenza di primo grado (il certificato penale con 43 precedenti dal 1980), per cui la Corte territoriale ha fornito adeguata e congrua risposta richiamando i numerosi reati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
Codice penale, artt. 56 e 628
Articoli indicati quale riferimento al reato per cui è stato condannato il ricorrente; fungono da inquadramento del fatto per cui è stata valutata anche l'eventuale recidiva
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente alla Corte di condannare la parte al pagamento di una somma (a favore della cassa delle ammende) quando l'inammissibilità del ricorso dipende da profili di colpa della parte; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata a supporto dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p., in quanto consente la sanzione quando l'inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente
Massime di principio
- Per impugnare con successo l'applicazione della recidiva è necessario confrontarsi puntualmente con gli elementi probatori specifici (es. contenuto del certificato dei precedenti), non limitandosi a richiami astratti alla giurisprudenza
- Una censura generica sulla motivazione, priva di contestazione concreta dei fatti o dei documenti indicati dalla sentenza di merito, è valutata come manifestamente infondata e può determinare l'inammissibilità del ricorso
- La Corte territoriale può ritenere sussistente la recidiva sulla base del complesso dei precedenti indicati nel certificato penale; l'indicazione di numerosi precedenti specifici costituisce adeguata motivazione se il ricorrente non li contesta nel merito
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, il giudice di legittimità può irrogare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la difesa deve valutare con cura la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso
- In situazioni analoghe, per ridurre il rischio di inammissibilità occorre: (a) indicare espressamente quali voci del certificato penale si contestano, (b) produrre documentazione che dimostri errori o estinzione dei precedenti, (c) motivare in diritto perché le precedenti non integrano la recidiva o non devono essere aggravanti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6714/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6716/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6717/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6718/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6719/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6720/2023 del 17/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →