Sentenza n. 859/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1724 del 6 dicembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (società ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Calabria n. 1724 del 6 dicembre 2024 nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Banco BPM S.p.A. quale controinteressata. Nel corso del giudizio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il decreto n. 776 del 27 marzo 2026, annullando il provvedimento di revoca n. 182 del 1° febbraio 2022, così rimuovendo il presupposto della controversia e dando esecuzione alla sentenza. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente in corso di causa mediante l'annullamento del provvedimento di revoca. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state invece compensate nei confronti di Banco BPM S.p.A. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre al rimborso del contributo unificato, alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adotta un atto che dà integrale soddisfazione alla pretesa azionata e rimuove il presupposto della controversia.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie solo dopo la notifica del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese nei confronti di un controinteressato costituito con memoria meramente formale è compatibile con la condanna alle spese dell'amministrazione che abbia tardivamente adempiuto.
Come è indicizzato
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