Cassazione Penale, Sentenza n. 24745/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per danneggiamento aggravato e invasione di un appartamento di proprietà pubblica. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullita o illegittima notifica della citazione a giudizio effettuata direttamente al difensore senza previo tentativo al domicilio eletto (art.161 co.4 c.p.p.); 2) contestazione della ricostruzione dell'invasione e del fatto materiale e dell'applicazione degli artt.633 e 54 c.p.; 3) mancata valutazione della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p.; 4) carenza nella motivazione della dosimetria della pena (artt.133, 533, 81 c.p.); 5) omissione di valutazione sulla concessione del beneficio della non menzione ex art.175 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore fosse giustificata dal trasferimento dell'imputata dall'indirizzo precedentemente eletto, circostanza già accertata in fase processuale e motivata nella sentenza di appello. Gli altri motivi sono stati considerati generici e non hanno efficacemente confrontato la decisione di merito; la Corte ha richiamato la situazione di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello coerenti) e ha ritenuto che la difesa non abbia confutato i rilievi della Corte d'appello (esclusione dello stato di necessità, valutazione negativa della tenuità, corretta dosimetria in relazione all'intensità del dolo). Il motivo relativo alla non menzione è stato escluso perché la richiesta non era stata formulata in precedenti fasi. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 161 co. 4 c.p.p.
Consente la notifica al difensore quando la notifica al domicilio eletto è resa inutile dal trasferimento dell'imputato; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore in presenza di trasferimento già accertato
art. 606 lett. b), c), e) c.p.p.
Criteri di motivazione dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi carenti di specificità e dunque inammissibili
art. 633 c.p.
Norma sull'invasione di terreni o edifici; la Corte di merito ha valutato sussistente l'invasione contestata e la Cassazione non ha ravvisato vizi nella valutazione probatoria
art. 54 c.p.
Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte d'appello ha trattato la responsabilità e la Cassazione ha ritenuto non convincente la riproposizione generica delle doglianze
art. 131-bis c.p.
Disciplina della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia confutato i rilievi di merito (entità del danno, premeditazione, precedenti, rifiuto di rilascio) che escludono la tenuità
artt. 133, 533 e 81 c.p.
Norme sulla determinazione della pena e sulla continuazione; la Corte ha giudicato corretta e sufficiente la motivazione della misura della pena in relazione all'intensità del dolo
art. 175 c.p.
Norma sul beneficio della non menzione; la Corte ha escluso il riesame perché la richiesta del beneficio non era stata formulata nelle fasi processuali precedenti
art. 616 c.p.p.
Prevede il versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di condanna per inammissibilità del ricorso; applicata per la somma di euro 3.000,00
art. 173-bis disp. att. c.p.p.
Norma di sintesi richiesta per il ricorso; il ricorso è stato riassunto ex art.173-bis ma ritenuto carente nella specificità dei motivi
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Previsione procedurale relativa al contraddittorio scritto; il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale norma
Giurisprudenza consolidata (concetto di "doppia conforme")
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Quando primo grado e appello adottano criteri valutativi omogenei e richiamano reciprocamente le motivazioni, le decisioni di merito formano un corpo unico che limita l'esame in cassazione; la Corte ha usato questo principio per respingere censure generiche
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già svolte in appello è insufficiente
- La notifica al difensore può essere valida se la notifica al domicilio precedentemente eletto è resa inutile dal trasferimento dell'imputato; occorre provare l'inutilità della precedente notifica per impugnare l'atto
- Quando vi sia una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e appello coerenti), il sindacato della Cassazione è limitato e le censure generiche o non puntuali saranno normalmente inammissibili
- Per ottenere la configurazione della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. è necessario articolare e documentare ragioni concrete (entità del danno, assenza di premeditazione, assenza di precedenti specifici, comportamento dell'imputato) che confutino la valutazione di merito
- Richieste di benefici processuali o sostanziali (es. non menzione) che non siano state formulate nelle fasi di merito non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione
- La carenza di specificità nel motivare la doglianza sulla misura della pena espone il ricorrente al rigetto: utile fornire un concreto esame comparativo dei criteri di dosimetria applicati in merito
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