Sentenza del 22/03/2022 n. 1372 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Operazioni soggettivamente inesistenti - Iva indebitamente detratta - Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Legittimo recupero a tassazione dell'imposta - Riparto onere probatorio - Mancanza della prova contraria fornita dal contribuente - Prevalenza della ricostruzione operata dall'A.F. - Legittimità del recupero a tassazione - Diritto alla detrazione - Preclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente (Consorzio) ha detratto IVA esposta in fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una cooperativa risultata inesistente nell'anagrafe tributaria. L'Ufficio ha recuperato a tassazione l'imposta ritenendo che le fatture non rispecchiassero operazioni effettive e che mancassero elementi di prova da parte del contribuente a dimostrazione della propria diligenza e della natura reale dei rapporti commerciali.
La decisione
I giudici di secondo grado hanno accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria confermando la legittimità del recupero a tassazione dell'IVA detratta. Hanno ritenuto che il contribuente non abbia fornito la prova contraria richiesta (ai sensi dell'art. 2697 c.c. e principi sul riparto dell'onere probatorio) e che non sia sufficiente dimostrare di non sapere; è necessario provare di non poter sapere. La detrazione IVA è stata pertanto preclusa e il recupero a tassazione ritenuto legittimo; si sottolinea inoltre che l'indicazione mendace di un soggetto rende concreta l'evasione ai fini dell'imposta.
Norme richiamate
d.P.R. 633/1972, art. 19
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione: la detrazione è esclusa quando le operazioni sono soggettivamente inesistenti e il contribuente non dimostra la reale sussistenza del fatto generatore dell'imposta.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168
Conferma il principio comunitario che il diritto alla detrazione è subordinato all'effettiva esistenza delle operazioni e alla possibilità di esercitare controlli, sottendendo limiti alla detrazione in caso di operazioni fittizie.
d.lgs. 74/2000, art. 2
Richiamato come quadro normativo sulle fattispecie di evasione/frode; segnala la possibile rilevanza penale/amministrativa di operazioni mendaci nel contesto della frode IVA.
Codice Civile, art. 2697 e ss.
Principio sul riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione fornisce una ricostruzione fattuale e il contribuente deve offrire prova contraria adeguata; in mancanza, prevale la ricostruzione dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Se le fatture provengono da soggetti assenti dall'anagrafe tributaria o inesistenti, il diritto alla detrazione IVA è fortemente a rischio: l'Ufficio può legittimamente recuperare l'imposta se il contribuente non prova la realtà dell'operazione.
- L'onere della prova grava sul contribuente che deduce l'IVA: non è sufficiente dichiarare di non sapere dell'inesistenza del fornitore; bisogna dimostrare di non poter sapere e di aver adottato tutte le verifiche di diligenza ragionevoli in base alle circostanze.
- La prova della diligenza include elementi oggettivi quali contratti, ordini, conferme d'ordine, mezzi di pagamento tracciati, corrispondenza commerciale, presenza del controparte nei registri ufficiali e ogni elemento che dimostri la sostanza economica dell'operazione.
- In assenza di adeguata documentazione e di controlli preventivi, la ricostruzione dell'Amministrazione fiscale prevale e la detrazione può essere preclusa con conseguente recupero dell'imposta e possibili implicazioni sanzionatorie o penali.
- Per limitare il rischio: verificare prima dell'acquisto la registrazione del fornitore, conservare prove delle prestazioni/forniture, usare pagamenti tracciabili, e inserire clausole contrattuali e controlli di compliance per dimostrare la diligenza professionale.
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