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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14258/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La corte ha ritenuto il ricorso fondato: pur essendo corretta la censura sul fatto che la prescrizione non era ancora spirata alla data del 12/04/2023, la prescrizione è poi effettivamente intervenuta il 17/09/2023 tenendo conto dei 64 giorni di sospensione per COVID-19. Per questo la corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati. Decisione resa il 31/01/2024.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord del 12/04/2023 che aveva dichiarato di non doversi procedere per estinzione dei reati (artt. 110 e 612 c.p., e per Ciriello anche art. 582 c.p.). Il motivo unico dedotto era violazione di legge: la sentenza avrebbe errato nel ritenere estinti i reati per prescrizione alla data del provvedimento, perché il termine massimo di prescrizione per i fatti commessi il 15/01/2016 (pari a 7 anni e 6 mesi) non era ancora decorso il 12/04/2023; inoltre va tenuto conto della sospensione dei termini per 64 giorni dovuta al COVID-19, che ha fatto maturare la prescrizione solo il 17/09/2023.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Invocato come principio del concorso di persone nel reato; la sentenza lo menziona per individuare la partecipazione ai reati contestati, senza specifiche interpretazioni giuridiche innovative.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma relativa al reato contestato (come fattispecie attinente alla tutela della libertà personale); la corte la menziona come elemento dell'imputazione principale oggetto della prescrizione.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma riferita al reato contestato esclusivamente a carico di Ciriello; la corte ne considera la rilevanza ai fini del calcolo della prescrizione, senza rimuovere o reinterpretare la fattispecie sostanziale.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla data del fatto e deve includere o escludere le eventuali sospensioni previste (ad es. quelle determinate da misure emergenziali come il COVID-19); un ricalcolo può modificare la data di estinzione anche successivamente alla pronuncia di primo grado.
  • Se la prescrizione interviene dopo la sentenza impugnata ma prima della decisione del giudice d'appello, la Corte può rilevarla d'ufficio e disporre l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
  • Un ricorso che censuri il calcolo della prescrizione può essere fondato anche se, per effetto di sospensioni o altri eventi, la prescrizione si verifica comunque in data successiva: l'esito sostanziale finale resta l'estinzione del reato a favore dell'imputato.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare e contestare tempestivamente eventuali periodi di sospensione/interruzione dei termini (es. provvedimenti emergenziali) perché influenzano la decorrenza della prescrizione.
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione produce l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio: l'interesse pubblico alla prosecuzione del processo viene meno quando il diritto penale si estingue per prescrizione.

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