Sentenza del 28/10/2015 n. 2263 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Raccomandata - Validità - Obbligo di redazione della relata di notifica - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato riconosciuto che la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante invio con raccomandata e avviso di ricevimento. In tale modalità non è necessaria la redazione di un'apposita relata di notifica, purché la documentazione della spedizione e della ricezione consenta di comprovare il perfezionamento della notificazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notificazione della cartella di pagamento fosse invalida perché effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza la redazione di una specifica relata di notifica.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento
La notificazione diretta da parte del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida anche senza una distinta relata di notifica, poiché la prova della spedizione e della ricezione deriva dalla documentazione postale.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessariamente ricorrere a un ufficiale notificatore.
- L'assenza di una relata autonoma non determina, di per sé, l'invalidità della notificazione effettuata tramite servizio postale.
- In caso di contestazione, occorre verificare soprattutto l'esistenza della prova della spedizione, la corretta individuazione del destinatario e l'avviso di ricevimento.
- La modalità di notificazione postale si perfeziona secondo le regole proprie della consegna o delle procedure postali applicabili; pertanto, la validità non dipende dalla presenza materiale di una relata separata.
- La decisione riguarda il requisito formale della relata e non esclude che la notificazione possa essere contestata per altri vizi concreti, come l'errato indirizzo, la mancata ricezione o l'assenza della documentazione postale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 ott 2015Sentenza del 28/10/2015 n. 21963 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2015Sentenza del 28/10/2015 n. 21970 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2015Sentenza del 28/10/2015 n. 21974 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2015Sentenza del 28/10/2015 n. 21983 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2015Sentenza del 28/10/2015 n. 21989 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 ott 2015Sentenza del 28/10/2015 n. 21995 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →