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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 2263 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Raccomandata - Validità - Obbligo di redazione della relata di notifica - Non Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato riconosciuto che la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante invio con raccomandata e avviso di ricevimento. In tale modalità non è necessaria la redazione di un'apposita relata di notifica, purché la documentazione della spedizione e della ricezione consenta di comprovare il perfezionamento della notificazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che la notificazione della cartella di pagamento fosse invalida perché effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza la redazione di una specifica relata di notifica.

Norme richiamate

  • Disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento

    La notificazione diretta da parte del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida anche senza una distinta relata di notifica, poiché la prova della spedizione e della ricezione deriva dalla documentazione postale.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessariamente ricorrere a un ufficiale notificatore.
  • L'assenza di una relata autonoma non determina, di per sé, l'invalidità della notificazione effettuata tramite servizio postale.
  • In caso di contestazione, occorre verificare soprattutto l'esistenza della prova della spedizione, la corretta individuazione del destinatario e l'avviso di ricevimento.
  • La modalità di notificazione postale si perfeziona secondo le regole proprie della consegna o delle procedure postali applicabili; pertanto, la validità non dipende dalla presenza materiale di una relata separata.
  • La decisione riguarda il requisito formale della relata e non esclude che la notificazione possa essere contestata per altri vizi concreti, come l'errato indirizzo, la mancata ricezione o l'assenza della documentazione postale.

Testo integrale

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