L.R. Emilia-Romagna 5/2026
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E DISCIPLINA DELL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge individua ulteriori aree idonee e disciplina l’installazione di impianti FER in Emilia-Romagna, con regole specifiche per fotovoltaico, agrivoltaico, eolico, biogas/biometano, idroelettrico, flottanti, accumuli ed elettrolizzatori. Prevede limiti sulla SAU, fasce di rispetto, monitoraggi, compensazioni e norme transitorie applicabili alle procedure non ancora complete alla data di entrata in vigore.
Aree idonee e installazione impianti da fonti rinnovabili in Emilia-Romagna
Aree idonee e disciplina degli impianti FER in Emilia-Romagna
La legge detta, per il territorio dell’Emilia-Romagna, un quadro organico per individuare ulteriori aree idonee e per regolare l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, inclusi accumuli elettrochimici ed elettrolizzatori. La disciplina si coordina con il decreto legislativo n. 190 del 2024 e mira a bilanciare sviluppo energetico, tutela ambientale, paesaggistica, agricola e culturale.
Principi, finalità e perimetro della disciplina
La Regione persegue la minimizzazione degli impatti su paesaggio, ambiente, patrimonio culturale, territorio e settore agricolo, privilegiando superfici già edificate o urbanizzate e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi regionali di potenza installata al 2030. Le aree idonee comprendono quelle già previste dalla normativa statale e le ulteriori aree individuate dalla legge regionale.
L’individuazione di un’area come idonea non attribuisce un diritto automatico all’installazione, ma comporta l’applicazione delle semplificazioni amministrative previste dalla normativa statale. La legge richiama inoltre l’obbligo, per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, di prevedere impianti FER su edifici e parcheggi, e introduce criteri di priorità per sovvenzioni e contributi a favore dei progetti che rispettino tale indirizzo.
Definizioni rilevanti
La legge chiarisce alcune nozioni essenziali ai fini applicativi. Sono considerate “colture certificate” le produzioni biologiche, quelle del sistema di qualità nazionale di produzione integrata, le produzioni a denominazione d’origine o indicazione geografica ottenute in Emilia-Romagna secondo i disciplinari, nonché i foraggi destinati al Parmigiano Reggiano DOP.
Sono inoltre definiti, tra gli altri:
- cave ripristinate;
- impianti industriali e stabilimenti con emissioni in atmosfera;
- aree di pertinenza;
- zone di protezione dei siti UNESCO;
- SAU, calcolata sulla base delle banche dati AGEA/SIPA;
- ambiti urbani residenziali;
- centro abitato;
- soggetti tra loro collegati, anche per collegamento societario o centro di interessi comune.
Ulteriori aree idonee
Oltre alle aree già idonee ex normativa statale, la legge qualifica come idonee, tra le altre, le aree entro determinate distanze da siti bonificati, data center, impianti del servizio idrico integrato, interporti, aree ecologicamente attrezzate, poli funzionali produttivi, cave ripristinate, rotatorie, aree specializzate per biogas/biometano, aree con risorsa geotermica accertata e aree portuali per autoconsumo, elettrificazione banchine e servizi portuali.
Fuori da tali aree, l’installazione è comunque ammessa se compatibile con opere pubbliche o di interesse pubblico, interventi di recupero paesaggistico o ambientale, sistemazioni idrauliche, opere di mitigazione del rischio naturale o interventi di riuso e rigenerazione previsti dalla strategia urbana, nel rispetto dei vincoli urbanistici e ambientali applicabili.
Tutela delle superfici agricole e limiti sulla SAU
L’installazione di impianti FER su suolo agricolo è consentita entro un tetto massimo complessivo pari all’1,5% della SAU regionale calcolata con riferimento al 2020. In ciascun Comune la SAU interessata non può superare il 2,5% della SAU comunale 2020, salvo deroga in aumento deliberata dal Comune e comunicata alla Regione.
Ai fini del calcolo si considerano gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 e quelli già autorizzati o abilitati, anche se non ancora realizzati. Una volta pubblicato sul sito regionale il raggiungimento delle soglie, dopo 60 giorni le nuove istanze diventano improcedibili, salvo le procedure in corso e quelle relative a comunità energetiche rinnovabili.
La Regione può proporre la revisione dei limiti se essi risultano incongrui rispetto al raggiungimento dell’obiettivo energetico assegnato.
Criteri di computo della SAU interessata dagli impianti
La SAU impegnata è calcolata con criteri differenziati per tipologia di impianto: per il fotovoltaico a terra conta l’intera superficie recintata; per l’agrivoltaico il 30% dell’area agricola interessata o la proiezione massima dei pannelli se maggiore; per l’eolico la proiezione al suolo dell’area di spazzamento del rotore più eventuali viabilità dedicate; per biogas, biometano e biomasse l’intera superficie occupata; per l’accumulo elettrochimico l’intera superficie agricola interessata; per l’idroelettrico solo le superfici effettivamente occupate dalle opere.
I progetti su SAU devono sempre contenere un quadro riepilogativo cartografico e numerico della superficie complessiva e della SAU. La struttura regionale competente in agricoltura cura il monitoraggio unitario dei limiti e pubblica i dati ricevuti dalle amministrazioni procedenti o dalle strutture competenti.
Misure di compensazione e riequilibrio ambientale
L’amministrazione procedente o la conferenza di servizi possono imporre misure di compensazione e riequilibrio non meramente patrimoniali, finalizzate al miglioramento ambientale, all’inserimento paesaggistico e alla mitigazione degli impatti, tenendo conto anche del cumulo degli impianti.
Se l’impianto è localizzato nel territorio urbanizzato o in area confinante, possono essere richieste anche dotazioni ecologiche e ambientali. Le misure possono includere interventi di efficientamento energetico e azioni per l’autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili. I titoli abilitativi devono indicare modalità e tempi di attuazione; l’inadempimento comporta sanzioni statali previa diffida.
Entro 90 giorni la Giunta definisce linee guida sulle opere compensative e indicazioni progettuali per il miglior inserimento paesaggistico.
Cumulo artificioso di progetti e regime amministrativo
Il cumulo di istanze e potenze rileva solo quando sia accertato un frazionamento artificioso riconducibile a un progetto unitario o a soggetti collegati, nel medesimo Comune o in Comuni contermini. Due o più istanze presentate dal medesimo soggetto o da soggetti collegati, della stessa fonte e in un raggio di 1 km dal perimetro delle aree interessate, sono considerate un’unica domanda ai fini del regime amministrativo.
Se il cumulo supera la soglia dell’attività libera, si applica la PAS; se supera la soglia della PAS, si applica l’autorizzazione unica. Restano esclusi gli impianti su edifici e parcheggi, quelli in attività libera sotto 200 kW e gli interventi di rifacimento, potenziamento o ricostruzione senza incremento di area occupata e non frutto di frazionamento artificioso.
Monitoraggio, mappatura e tavole dei vincoli
La Giunta regionale monitora potenza entrata in esercizio, potenza autorizzata o assentita, SAU occupata e andamento degli obiettivi FER. Entro 90 giorni devono essere definiti:
- il sistema di monitoraggio della SAU con cartografia e verifica semestrale dei limiti comunali e regionali;
- il sistema di mappatura delle aree idonee e degli scenari di potenza installabile;
- i criteri omogenei di aggiornamento della tavola dei vincoli per la ponderazione degli interessi.
La Regione assicura pubblicazione, accessibilità e aggiornamento dei dati, anche in formato digitale e nel rispetto della privacy.
Vigilanza, controlli e garanzie
L’amministrazione procedente vigila sulla conformità degli impianti ai titoli abilitativi e alle norme di legge. Il Comune irroga anche le sanzioni previste dalla normativa statale nei casi di false dichiarazioni/documentazione falsa e di frazionamento fraudolento.
Il proponente deve prestare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per la rimozione dell’impianto e il ripristino dei luoghi, compresi opere interrate e fondazioni, recupero geomorfologico e smaltimento dei materiali. La garanzia dura per tutta la vita dell’impianto e almeno tre anni dopo la dismissione, con aggiornamento quinquennale; nelle società veicolo è richiesta controgaranzia della controllante o dei finanziatori.
Impianti fotovoltaici a terra
Per gli impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole indicate dalla normativa statale è previsto un innalzamento del 30% della soglia PAS se almeno il 50% dell’energia è destinata a autoconsumo dell’impresa, di imprese insediate nel medesimo ambito produttivo o all’autoconsumo diffuso tramite configurazioni di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021, anche con PPA di durata almeno quinquennale.
Il proponente deve documentare la destinazione dell’energia e mantenerla per tutta la vita dell’impianto; se viene meno, deve riattivare entro 6 mesi forme alternative di destinazione. In mancanza, si applicano le sanzioni statali.
L’installazione non deve pregiudicare infrastrutture, accessibilità, dotazioni ecologiche o la dotazione di parcheggi. Nei nuovi insediamenti i parcheggi devono prevedere impianti fotovoltaici su strutture di sostegno. Fuori dalle aree idonee, in aree agricole, il fotovoltaico a terra è ammesso entro limiti specifici per CER, cessione integrale alla comunità, interventi PNRR/PNC o progetti necessari per gli obiettivi PNRR. È richiesta attestazione dell’assenza di colture certificate nel triennio precedente per le aree idonee interessate.
Impianti agrivoltaici
L’installazione è consentita solo se è garantita la continuità dell’attività agricola, misurata sulla base della produzione lorda vendibile effettiva, che non deve scendere sotto l’80% della produzione standard. La PLV standard si determina con valori regionali e fonti ufficiali; il controllo è triennale e tiene conto dei normali cicli produttivi.
Il proponente deve presentare una relazione agronomica asseverata, che descriva idoneità del fondo, compatibilità dell’impianto con l’uso agricolo, colture previste e criteri per la PLV. Ogni tre anni va depositata una relazione di monitoraggio. Se emerge perdita di produttività, il Comune o l’autorità che ha rilasciato il titolo avvia un procedimento per un piano triennale di rientro. Il Comune irroga le sanzioni statali in caso di mancato recupero, scostamento superiore al 20% o abbandono dell’attività per due anni consecutivi.
Tutti gli interventi devono prevedere un piano di ripristino capace di restituire la piena utilizzabilità agronomica del suolo entro tre anni agrari.
Impianti flottanti
Gli impianti flottanti possono essere installati in bacini, invasi e in cave con destinazione finale a invaso o bacino, fino all’80% della superficie libera dello specchio d’acqua, mantenendo una fascia libera di almeno 10 metri dalla sponda e dalle strutture idrauliche. Per bacini e invasi artificiali privi di vincoli tale limite percentuale non si applica.
Se l’intervento incide su siti Natura 2000, è obbligatoria la Valutazione di Incidenza. Le compensazioni possono consistere nell’ampliamento di aree naturali e di foraggiamento mediante siepi perimetrali larghe almeno 5 metri, con specie igrofile tipiche degli ambienti ripariali regionali. L’installazione è vietata nelle aree con profondità pari o inferiore a 3 metri, salvo i casi esclusi.
Impianti eolici
Per gli impianti eolici in area agricola è richiesta un’adeguata producibilità energetica, da verificare con caratterizzazione anemologica del sito, e una produzione minima di 2300 ore equivalenti annue.
La legge ammette comunque: singole pale entro 60 kW per richiedente; impianti fino a 200 kW per autoconsumo di attività produttive/agricole/artigianali e CER; impianti fino a 20 kW in zone D dei parchi; impianti in aree sopra i 1200 metri e su crinali/dossi tutelati, se a servizio di attività insediate e in autoproduzione; microeolico su edifici esistenti; interventi di sostituzione o ammodernamento in Natura 2000 senza aumento di aerogeneratori o impatto, nonché impianti per autoproduzione fino a 20 kW, con valutazione di incidenza sempre necessaria.
La progettazione deve considerare coni di visuale, visuali verso e da insediamenti storici, e i valori paesaggistici delle aree contigue tutelate. Sono richieste misure anemometriche rappresentative, effettuate con torri o LiDAR entro 1 km dal sito per almeno un anno; la Giunta può ammettere il calcolo tramite dati satellitari. Vanno trasmessi dati originari completi e certificati. Devono essere rispettate la classificazione acustica e le zone silenziose, oltre alla verifica del rischio idrogeologico e della stabilità geomorfologica.
Impianti da biogas, biometano e biomasse
Nelle aree agricole gli impianti a biogas e biometano devono essere alimentati almeno per il 50% da residui di produzione, inclusi effluenti di allevamento, dell’azienda proponente o di aziende entro 30 km. La regola non vale per conversioni di impianti già autorizzati o per impianti di imprese associate/consorziate con sede operativa in Emilia-Romagna alimentati esclusivamente con residui e colture prodotte in regione.
L’installazione è sempre consentita, alle condizioni di legge, per impianti in aree sopra i 1200 metri se in autoconsumo del richiedente ivi insediato e in zone D dei parchi o in Natura 2000 se il richiedente era già insediato alla data di entrata in vigore e l’impianto è in autoconsumo prevalente.
L’autorizzazione deve prevedere un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene. È inoltre necessaria una fascia di rispetto di 500 metri dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati in territorio rurale, elevata a 1 km in presenza di recettori sensibili; tali distanze non si applicano ad alcuni impianti di piccola taglia. Gli impianti da combustione diretta di biomasse vegetali sono ammessi solo se conformi alla pianificazione regionale sulla qualità dell’aria. Salvo eccezioni, gli impianti devono essere collocati presso la viabilità principale, senza attraversare ambiti urbani residenziali, e devono prevedere aree di parcheggio e di carico/scarico per limitare le emissioni odorigene.
Gli impianti alimentati da gas di discarica o da gas di depurazione sono ammessi solo nelle aree di pertinenza delle discariche o dei depuratori in cui il gas si produce. Se nella fascia di 1 km esistono impianti della stessa tipologia, si applicano i criteri di cumulo per il regime amministrativo.
Impianti idroelettrici
Gli impianti idroelettrici restano subordinati alla disciplina sulle concessioni di derivazione d’acqua pubblica e alle regole regionali in materia. Possono essere collocati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, ma solo se il progetto verifica la compatibilità paesaggistica e ambientale su un tratto significativo del corso d’acqua e nel relativo intorno, anche in rapporto alle alternative.
Negli invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua sono ammessi se, nell’alveo inciso, si integrano con la briglia e non alterano la funzionalità idraulica; fuori dall’alveo devono essere completamente interrati e non alterare la naturalità del sito. La cantierizzazione deve ridurre al minimo gli impatti e prevedere il completo ripristino dei luoghi.
Impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori
Per gli accumuli elettrochimici, gli elettrolizzatori e tecnologie assimilabili non funzionalmente asservite a impianti FER autorizzati o in autorizzazione, la legge prevede una fascia di rispetto di 500 metri dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati in territorio rurale, estesa a 1 km in presenza di recettori sensibili.
Se installati in area agricola, alla dismissione deve essere garantito il pieno ripristino agricolo dei luoghi, anche mediante escussione della garanzia fideiussoria.
Partecipazione e informazione pubblica
Per gli interventi soggetti a VIA, almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza il proponente deve informare il Comune con un documento descrittivo. In accordo con il Comune, deve poi essere organizzato un incontro pubblico per informare i cittadini e coinvolgere la popolazione residente. L’incontro non incide sui tempi procedimentali ed è funzionale alle tutele partecipative previste dalla normativa vigente.
Tavolo regionale di coordinamento
È istituito un Tavolo regionale di coordinamento per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle infrastrutture di rete, con funzioni tecniche e di supporto alla programmazione della transizione energetica. Ne fanno parte rappresentanti regionali competenti in energia, ambiente e territorio, i gestori delle reti elettriche, ANCI, UPI e Città Metropolitana di Bologna.
Il Tavolo analizza lo sviluppo degli impianti, le criticità di connessione, favorisce il coordinamento informativo e supporta la valutazione degli effetti delle politiche regionali. Non ha poteri autorizzativi o vincolanti e i suoi esiti possono essere utilizzati per il monitoraggio e la clausola valutativa.
Clausola valutativa e revisione della legge
L’Assemblea legislativa controlla annualmente l’attuazione della legge sulla base di una relazione della Giunta che indica istanze presentate, valutazioni ambientali, autorizzazioni rilasciate, PAS pubblicate, potenza aggiuntiva entrata in esercizio, quota di SAU interessata e criticità applicative.
Se la legge non risulta congruente con il raggiungimento dell’obiettivo di 6,3 GW, la Giunta propone misure adeguative, mantenendo l’equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo delle rinnovabili.
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed efficacia
Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025 cessano di applicarsi gli atti regionali che dettavano criteri e condizioni localizzative sugli impianti FER, con salvezza delle previsioni compatibili dei relativi provvedimenti attuativi. Restano applicabili le discipline previgenti alle procedure in corso prima di quella data, definite in base alla completezza della documentazione o alla conclusione positiva della VIA senza successivo avvio del titolo abilitativo.
Le nuove disposizioni si applicano alle procedure per le quali la verifica di completezza documentale non fosse ancora compiuta alla data di entrata in vigore della legge. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.
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