L.R. Emilia-Romagna 4/2026
DISPOSIZIONI IN MERITO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO IN CENTRI UBICATI IN ALTRE REGIONI ITALIANE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Emilia-Romagna riconosce ai residenti rimborsi per viaggio, vitto e alloggio connessi a trapianti di organi effettuati in altre regioni italiane, incluse alcune spese dell’accompagnatore, con limiti e criteri fissati dalla Giunta. La misura si applica dalla sua entrata in vigore ed è finanziata per il 2026-2028 entro un tetto annuo.
Rimborso spese per trapianti in centri extraregionali
Rimborso delle spese per trapianti in centri extraregionali
La legge della Regione Emilia-Romagna disciplina un sostegno economico ai residenti che siano in attesa di trapianto o abbiano subìto un trapianto d’organo presso centri situati in altre regioni italiane. L’obiettivo è favorire l’equità di accesso ai percorsi trapiantologici e ridurre gli ostacoli economici e territoriali.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica esclusivamente ai soggetti residenti in Emilia-Romagna che effettuano, fuori regione, prestazioni collegate al percorso trapiantologico. La Regione interviene per assicurare un’adeguata assistenza e concorrere alla rimozione degli ostacoli che possono limitare la piena fruizione dei servizi sanitari.
Spese rimborsabili
Le Aziende unità sanitarie locali rimborsano, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse a:
- esami preliminari, tipizzazione e iscrizione in lista per il trapianto;
- interventi di trapianto e ritrapianto, nonché eventuali interventi successivi per complicanze;
- controlli successivi al trapianto.
Il rimborso è riconosciuto anche per il donatore vivente e, nei casi previsti, per il suo accompagnatore.
Regole per l’accompagnatore
Le spese dell’eventuale accompagnatore sono rimborsabili per l’intera durata del soggiorno quando:
- il paziente ha meno di 18 anni;
- il paziente non è autosufficiente secondo la normativa vigente;
- la presenza dell’accompagnatore è richiesta da specifici protocolli del centro trapianti extraregionale.
Se tali condizioni non ricorrono, il rimborso per l’accompagnatore copre solo il giorno della prestazione e i due giorni successivi.
Limiti economici dei rimborsi
Per i viaggi:
- treno e aereo: rimborso fino a 150 euro a persona per tratta;
- automezzo privato: rimborso calcolato con le tabelle ACI, comunque fino a 150 euro per tratta.
Per vitto e alloggio:
- fino a 200 euro al giorno per paziente con accompagnatore;
- fino a 150 euro al giorno per paziente o accompagnatore.
Se il soggiorno supera sei giorni:
- fino a 1.000 euro a settimana e 143 euro al giorno per frazioni di settimana, per paziente con accompagnatore;
- fino a 800 euro a settimana e 114 euro al giorno per frazioni di settimana, per paziente o accompagnatore.
Se il centro trapianti richiede la sanificazione dell’alloggio, tali costi sono compresi nei rimborsi di vitto e alloggio.
Criteri di determinazione e gratuità integrale in alcuni casi
Gli importi possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale. Il rimborso è determinato con criteri di progressività, prendendo a riferimento le soglie di accesso alle prestazioni socio-sanitarie.
È comunque previsto il rimborso integrale dei costi sostenuti per:
- pazienti nelle condizioni che danno diritto all’accompagnatore per l’intera durata del soggiorno, e relativo accompagnatore;
- donatore vivente e suo eventuale accompagnatore.
Procedura per ottenere il rimborso
Il rimborso è corrisposto dall’Azienda USL competente previa presentazione di:
- documentazione del centro di cura extraregionale che attesti le prestazioni eseguite, i trattamenti, gli accertamenti e il piano di cura;
- documentazione che provi le condizioni legittimanti il rimborso pieno o progressivo;
- titoli di viaggio, fatture, ricevute o scontrini fiscali, con spese pagate tramite strumenti tracciabili.
La stessa procedura si applica anche al donatore vivente e al suo eventuale accompagnatore.
Aspetti finanziari
Gli oneri della legge sono coperti dal bilancio regionale, a valere sulle risorse destinate al finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA. Per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 è previsto un limite massimo di 400.000 euro per ciascun anno. Per gli anni successivi, la copertura avviene con le ordinarie autorizzazioni di spesa di bilancio.
Controllo sull’attuazione
L’Assemblea legislativa esercita la clausola valutativa sull’attuazione e sui risultati della legge. La Giunta regionale deve trasmettere una relazione triennale con dati su beneficiari, risorse impegnate e liquidate, criticità ed effetti sulla riduzione degli oneri economici per le famiglie.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT. Non contiene un termine finale di efficacia, ma la copertura finanziaria iniziale è espressamente riferita al triennio 2026-2028.
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