L.R. Emilia-Romagna 2/2026
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI DELL’AGRICOLTURA, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2019, N. 2 (NORME PER LO SVILUPPO, L’ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18), ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023, N. 18 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024)) E ALTRE DISPOSIZIONI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Emilia-Romagna introduce contributi e indennizzi per produzioni vegetali, zootecnia, pesca e acquacoltura; modifica la disciplina regionale dell’apicoltura; adegua una previsione sugli istituti agrari; proroga il Piano faunistico-venatorio regionale fino al nuovo piano. Disciplina avvisi pubblici, sanzioni e coperture finanziarie per il triennio 2026-2028.
Interventi a sostegno di agricoltura, pesca, acquacoltura e apicoltura; proroga piano faunistico-venatorio; modifiche normative e finanziarie
Interventi a sostegno di agricoltura, pesca, acquacoltura, apicoltura e altre misure regionali
La legge della Regione Emilia-Romagna rinnova linee di intervento a favore dei settori produttivi agricolo, ittico e dell’acquacoltura, interviene sulla legge regionale sull’apicoltura e contiene ulteriori disposizioni su istituti agrari e pianificazione faunistico-venatoria.
Interventi per le produzioni vegetali
La Regione prevede contributi alle imprese agricole, attivati tramite avvisi pubblici, per fronteggiare le criticità di mercato del comparto vegetale, contenere la riduzione delle aree produttive e migliorare le tecniche colturali. Gli aiuti possono finanziare:
- tecniche colturali particolari e uso di sementi o tubero-semi certificati;
- mezzi tecnici per miglioramento e protezione delle colture;
- adesione a regimi di qualità. Possono inoltre essere attivati interventi di assistenza tecnica, dimostrativi e informativi per organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione, finalizzati a contrastare fitopatie o organismi nocivi a tutela delle colture arboree.
Interventi per il settore zootecnico
La Regione approva interventi, mediante avvisi pubblici, a favore di allevatori, associazioni di allevatori ed enti selezionatori riconosciuti ai sensi della disciplina statale sulla riproduzione animale. Le misure sono destinate a:
- mantenimento delle razze autoctone e salvaguardia della biodiversità;
- miglioramento genetico e qualitativo e caratterizzazione delle risorse genetiche animali;
- miglioramento del benessere animale;
- prevenzione, eradicazione, ripristino e salvaguardia del potenziale zootecnico in caso di epizoozie;
- informazione, promozione e assistenza tecnica.
Interventi per pesca e acquacoltura
La Regione attiva specifici avvisi pubblici per indennizzi o contributi alle imprese della pesca, alle imprese di acquacoltura titolari di concessioni demaniali rilasciate ai sensi del Codice della navigazione, alle imprese di acquacoltura estensiva in valle e nelle acque interne e ai rispettivi consorzi. Gli interventi sono finalizzati a:
- contenere specie invasive;
- ripristinare allevamenti danneggiati;
- fronteggiare periodi di fermo pesca;
- compensare perdite di produzione dovute ad anossia o proliferazione di alghe, altre sostanze organiche o microrganismi nelle acque;
- compensare la fluttuazione dei costi di produzione.
Modalità attuative e gestione degli aiuti
Gli avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, definiscono beneficiari, spese ammissibili, competenze attuative, criteri e modalità di erogazione degli aiuti o parametri di calcolo degli indennizzi, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. L’erogazione può essere svolta dalla Regione oppure da AGREA, sulla base di apposita convenzione e secondo quanto previsto dagli avvisi.
Modifiche alla disciplina regionale dell’apicoltura
La legge aggiorna la legge regionale n. 2 del 2019 su sviluppo, esercizio e tutela dell’apicoltura. La rubrica dell’articolo 3 è sostituita con “Misure di difesa e divieti” e viene precisato che la Regione, sentito il Tavolo apistico regionale, promuove la difesa della salute delle api e il controllo igienico-sanitario delle produzioni anche nel quadro del Piano regionale integrato dei controlli di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale. Viene inoltre eliminato un inciso relativo all’identificazione degli apiari ai fini della disciplina sanzionatoria.
Distanze tra apiari e disciplina della movimentazione
La Giunta regionale dovrà adottare, entro il 31 dicembre 2026, un atto specifico per disciplinare le distanze di rispetto tra apiari, cui gli apicoltori dovranno attenersi quando costituiscono nuovi apiari o li movimentano nel territorio regionale.
Stazioni di fecondazione e divieti nelle zone di rispetto
La norma sull’attività apistica viene aggiornata sostituendo il riferimento alle “stazioni collettive di fecondazione” con “stazioni di fecondazione” e introducendo il divieto di postazioni apistiche nomadi.
Identificazione degli apiari e sistema I&R
La disciplina sugli obblighi di registrazione e identificazione degli apiari è coordinata con il manuale operativo statale sul sistema I&R, adottato in attuazione della normativa nazionale di recepimento della disciplina europea sugli animali e gli stabilimenti.
Vigilanza, controlli e sanzioni in materia apistica
Le Aziende USL territorialmente competenti vigilano sull’osservanza delle norme relative alla salute delle api e all’identificazione/registrazione; i settori regionali competenti in materia di agricoltura vigilano sulle distanze tra apiari e sulle regole relative a stazioni di fecondazione e zone di rispetto. La legge rimodula il regime sanzionatorio, con sanzioni pecuniarie differenziate per assenza del cartello identificativo, abbandono dell’apiario, violazione delle distanze, inadempienze sull’impollinazione, allevamento o introduzione di api di sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica, violazione dei divieti nelle zone di conservazione o rispetto e inosservanza delle regole sui trattamenti fitosanitari. Sono previste regolarizzazioni senza sanzione per il primo accertamento in alcuni casi, entro 15 giorni o, per le violazioni più complesse, entro 12 mesi.
Finanziamento delle attività per l’apicoltura
La Regione può realizzare direttamente o con enti e organismi specializzati attività di controllo sull’osservanza delle regole apistiche, azioni di difesa della salute delle api anche tramite linee guida e conoscenze scientifiche, e attività di catalogazione, prodotti multimediali, analisi dati, studi e ricerche per le finalità della legge regionale sull’apicoltura.
Interventi per gli istituti agrari
La disposizione regionale sugli interventi per lo sviluppo degli istituti agrari viene adeguata eliminando il riferimento alle attività “biennali”, con conseguente ampliamento della possibile durata degli interventi finanziati.
Proroga del Piano faunistico-venatorio regionale
In attesa del completamento dell’iter per il nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, il Piano 2018-2023, già prorogato fino al termine della stagione venatoria 2025-2026, è ulteriormente prorogato fino all’approvazione del nuovo Piano.
Clausola valutativa
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e valuta i risultati. La Giunta deve trasmettere con cadenza biennale una relazione sullo stato di attuazione, sui risultati nel sostegno ai settori agricolo, zootecnico, della pesca e dell’acquacoltura, sugli effetti delle misure in materia di apicoltura e sulle eventuali criticità.
Copertura finanziaria
Gli oneri sono quantificati fino a 5.740.000 euro per il 2026, 3.290.000 euro per il 2027 e 3.490.000 euro per il 2028. La copertura è garantita tramite fondi speciali di parte corrente e di investimento del bilancio 2026-2028. Per gli anni successivi al 2028, la copertura sarà assicurata con le ordinarie leggi di bilancio.
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