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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32420/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato tributario ex art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Roma in epoca anteriore e prossima al 26 febbraio 2019, con pena di un anno di reclusione e attenuanti generiche. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: con il primo si è eccepita l'improcedibilità dell'azione penale per violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la condotta sarebbe già stata valutata in rapporto al diverso reato di bancarotta documentale; con il secondo si è censurata l'eccessività della pena irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva già spiegato adeguatamente le differenze strutturali tra il reato tributario di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e la bancarotta documentale ex art. 216 l. fall., precisando che tra le due fattispecie sussiste un rapporto di specialità reciproca, incompatibile con la prospettata improcedibilità per ne bis in idem. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva congruamente determinato la pena partendo dal minimo edittale allora vigente e concedendo le attenuanti generiche nella massima estensione. Conseguentemente, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, è stato disposto il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte lo considera fattispecie autonoma rispetto alla bancarotta documentale, con differenze strutturali tali da escludere l'identità del fatto e da escludere la dedotta improcedibilità per ne bis in idem.

  • art. 216 l. fall.

    Richiamato come reato di bancarotta documentale rispetto al quale il delitto tributario presenta rapporti di specialità reciproca, non sovrapponibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione di ne bis in idem non può essere accolta quando il giudice di merito abbia già evidenziato che le fattispecie confrontate presentano elementi strutturali distinti e non vi sia piena identità del fatto storico e giuridico.
  • Tra un reato tributario e la bancarotta documentale può ravvisarsi un rapporto di specialità reciproca, circostanza che esclude di per sé la sovrapposizione integrale delle due incriminazioni.
  • La censura sulla pena è manifestamente infondata quando la Corte di appello abbia applicato il minimo edittale e concesso le attenuanti generiche nella massima estensione, rendendo la quantificazione sanzionatoria congrua e non illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariReati fallimentariProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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