Cassazione Penale, Sentenza n. 614/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva disposto la sospensione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a fini estradizionali; il Ministro della Giustizia aveva concesso l'estradizione con decreto del 6 agosto 2024 rinviandone l'esecuzione, e l'estradando era poi stato sottoposto a misura cautelare per ragioni di giustizia italiana il 3 settembre 2024. La Corte di appello aveva sospeso la misura cautelare destinata all'esecuzione dell'estradizione, prevedendone il riattivarsi automaticamente al cessare della detenzione per la giustizia italiana. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 709 c.p.p.), sostenendo che, alla luce della comunicazione ministeriale, si sarebbe dovuta revocare la custodia e non sospenderla, richiamando precedente giurisprudenza che avrebbe imposto la revoca in caso di sospensione ministeriale della consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 41540/2006, Stosic) e la successiva modifica normativa (legge 21/7/2016, n.149 che ha introdotto l'art. 714, comma 4-bis) ribadendo la distinzione tra i casi in cui la sospensione/rinvio della consegna corrisponde a una soddisfazione piena delle esigenze di giustizia nazionale (caso in cui la custodia deve essere revocata) e i casi in cui la sospensione è condizionata alla mera persistenza di una detenzione nazionale (caso in cui la sospensione della misura cautelare con ripristino automatico al venir meno della detenzione è legittima). Nel caso concreto la sospensione ministeriale era stata disposta ponendo come condizione risolutiva la cessazione dello stato di detenzione, quindi la Corte di appello ha correttamente sospeso (e non revocato) la misura cautelare, prevedendone il riattivarsi automaticamente. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 709 cod. proc. pen.
"l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa"
Disciplina le ipotesi di sospensione o rinvio della consegna per esigenze di giustizia nazionale; la Corte richiama che la natura e il contenuto della misura di rinvio determinano se la custodia deve essere revocata o può essere sospesa con riattivazione automatica.
art. 714 cod. proc. pen. (comma 4-bis)
"Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente"
La novella (legge n.149/2016) ha introdotto un termine massimo (tre mesi) per la permanenza delle misure coercitive dopo la decisione favorevole del Ministro; se tale termine è superato senza consegna, le misure devono essere revocate.
art. 303, comma 4 cod. proc. pen.
Citato come norma applicabile al processo ordinario i cui termini appaiono incompatibili con il sistema cautelare estradizionale; la Corte segnala l'incompatibilità sistematica tra i limiti previsti per il processo ordinario e quelli, più ristretti, propri della procedura estradizionale.
Legge 21 luglio 2016, n. 149
Ha colmato la 'lacuna normativa' indicata dalla Corte, introducendo il comma 4-bis dell'art. 714 c.p.p. e fissando il termine di tre mesi per la revoca delle misure coercitive se la consegna non avviene.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale utilizzata per la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione (richiesta di conformità alla formulazione prevista dalla norma).
Massime di principio
- Bisogna distinguere tra due tipi di rinvio/sospensione della consegna: (a) quello disposto "a completa soddisfazione" delle esigenze di giustizia nazionale (in tal caso la custodia cautelare applicata a fini estradizionali va revocata), e (b) quello disposto in ragione della mera persistenza di una detenzione nazionale (in tal caso è legittima la sospensione della custodia con riattivazione automatica al venir meno della detenzione).
- Dalla legge n.149/2016 (art.714, comma 4-bis) deriva che, anche se è stata concessa l'estradizione, le misure coercitive vanno comunque revocate se sono trascorsi tre mesi dalla decisione favorevole del Ministro senza che sia avvenuta la consegna.
- La qualificazione giuridica e il contenuto formale dell'atto ministeriale di rinvio/sospensione della consegna sono decisive: se l'atto è condizionato alla cessazione della detenzione il giudice può sospendere la custodia, se invece manifesta la volontà di soddisfare pienamente le esigenze di giustizia nazionale il giudice deve revocarla.
- Nei ricorsi va valutato con attenzione il testo e le condizioni poste dal Ministro (o dall'autorità che dispone il rinvio) perché da ciò dipende la soluzione sulle misure cautelari (revoca vs sospensione e riattivazione automatica).
- Se si ritiene illegittima la sospensione adottata, il rimedio è dimostrare che la sospensione ministeriale equivale a una rinuncia/compimento delle esigenze di giustizia nazionale (quindi impone revoca), oppure verificare il decorso del termine previsto dall'art. 714, comma 4-bis per chiederne la revoca per decorso del termine.
- In presenza di sospensione legata alla sola detenzione nazionale, appena questa cessi (per qualsiasi motivo) la consegna può essere eseguita senza necessità di un nuovo provvedimento di custodia, salvo decorso dei termini di legge che impongono la revoca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 525/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 526/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 530/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 533/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 535/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 536/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →