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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15970/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che, su reclamo del D.A.P., aveva annullato una precedente ordinanza che aveva disapplicato gli artt. 6 e 8 della Circolare ministeriale 3676/6126 del 2/10/2017. La controversia riguardava la legittimità della limitazione oraria (dalle ore 24 alle ore 7) dell'uso del fornello per la cottura dei cibi nei confronti dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen.; il ricorrente denunciava violazione degli artt. 35-bis e 41-bis dell'Ordinamento penitenziario in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., sostenendo che la Direzione non avesse provato ragioni organizzative che giustificassero la diversificazione di trattamento e che la limitazione fosse discriminatoria e inutilmente vessatoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che le disposizioni regolamentari d'istituto che fissano fasce orarie per la cottura dei cibi sono legittime se incidono solo sulle modalità di esercizio del diritto e non ne negano l'esistenza; è però censurabile la differenziazione tra detenuti 41-bis e detenuti comuni se priva di giustificazione apprezzabile e volta ad aumentare l'afflittività del regime. Nel caso concreto l'Amministrazione ha fornito ragioni logistiche e organizzative (salubrità degli ambienti, ordine della convivenza, sovrapposizione con attività trattamentali, diversa allocazione dei detenuti comuni in celle multiple) tali da giustificare le fasce orarie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Circolare ministeriale 3676/6126 del 02/10/2017

    Stabilisce limiti/indicazioni sull'uso del fornello e la cottura dei cibi in istituti penitenziari; nel caso esaminato la circolare è stata applicata per giustificare fasce orarie di divieto per i detenuti 41-bis

  • Art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Regime speciale di trattamento detentivo; la Corte Costituzionale (n.186/2018) ha escluso il divieto assoluto di cottura dei cibi per i detenuti 41-bis, riconoscendo il diritto alla cottura entro limiti, pur consentendo l'applicazione di regole sulle modalità di esercizio

  • Art. 35-bis Ordinamento penitenziario

    Riferito dal ricorrente come norma pertinente al trattamento detentivo; la Corte non ha ritenuto che la limitazione oraria costituisse violazione della disciplina di tutela del trattamento, purché giustificata

  • Art. 3 Costituzione

    Principe di eguaglianza e divieto di discriminazioni; la giurisprudenza ritiene ammissibili differenziazioni tra ristretti solo se fondate su ragioni obiettive e non volte ad aumentare l'afflittività

  • Art. 32 Costituzione

    Tutela della salute; la regolamentazione delle fasce orarie può essere giustificata anche da esigenze di salubrità degli ambienti detentivi

  • d.P.R. n. 230 del 2000, art. 36 lett. b)

    Attribuisce al regolamento interno la disciplina degli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta, legittimando quindi regolazioni orarie come quelle in contestazione

  • d.P.R. n. 230 del 2000, art. 13 comma 4

    Consente la preparazione di cibi semplici e il riscaldamento di alimenti già cotti nelle camere di detenzione; la Corte ha bilanciato questo diritto con esigenze organizzative

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2018

    Ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti 41-bis, riconoscendo il diritto alla cottura ma senza escludere la possibilità che questo diritto sia regolato nelle modalità di esercizio

Massime di principio

  • La fissazione di fasce orarie per la cottura dei cibi è legittima se incide solo sulle modalita' di esercizio del diritto e non ne nega l'effettiva esistenza
  • E' ammessa una differenziazione di trattamento tra detenuti in regimi diversi (es. 41-bis vs comuni) se sorretta da ragioni concrete, logistiche o organizzative; in assenza di tali ragioni la differenziazione può essere dichiarata illegittima per eccessiva afflittività
  • La giurisprudenza privilegia il bilanciamento tra il diritto del detenuto ad alimentarsi e le esigenze di salubrità, ordine e svolgimento delle attività trattamentali all'interno dell'istituto
  • La Corte di legittimità deferisce alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, salvo che la regolamentazione sia arbitraria, manifestamente irragionevole o sostanzialmente inibente la fruizione del diritto
  • La pronuncia della Corte Costituzionale che riconosce un diritto (es. cottura dei cibi per 41-bis) non esclude che l'esercizio di quel diritto sia soggetto a regolamentazione interna purché le limitazioni siano di durata adeguata e non irrisoria

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