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Sentenza

Sentenza n. 1006/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 174/2024 emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. 2523/2023 R.G..

Giustizia amministrativa202500997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro n. 174/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 174/2024 del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro, resa nel giudizio n. 2523/2023 R.G., lamentando la mancata esecuzione del comando giudiziale da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto all'esecuzione, mediante pagamento della somma dovuta, intervenuto successivamente all'instaurazione del giudizio di ottemperanza, e ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse azionato per effetto dell'intervenuta esecuzione della sentenza. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge se dovuti. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse azionato, rendendo non più attuale la controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale e sopravvenuta del comando contenuto nella sentenza determina la cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione dell'interesse azionato.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, poiché la necessità del giudizio è imputabile alla precedente inerzia dell'amministrazione.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che l'adempimento intervenuto nel corso del giudizio sia pienamente satisfattivo rispetto all'interesse dedotto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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