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Sentenza

Sentenza n. 589/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 617 del 2025, depositata il 9 giugno 2025, notificata il 10 giugno 2025 e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 617 del 2025, relativa al beneficio economico di euro 1.500,00 mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 617 del 2025, notificata al Ministero il 10 giugno 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico di euro 1.500,00, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione del giudicato, riferendo di avere inviato numerose richieste formali e che l’Amministrazione avrebbe eseguito la sentenza soltanto dopo la notifica del ricorso e nel corso del giudizio, alla fine di marzo 2026. In vista della camera di consiglio ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la parte ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare in modo cristallino la piena e integrale soddisfazione della pretesa, in particolare quanto alla liquidazione delle spese riconosciute dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha tuttavia ritenuto sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, sulla base del tenore della nota depositata dalla ricorrente, e ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, mediante applicazione della soccombenza virtuale: la tardiva esecuzione del giudicato, intervenuta in corso di causa, ha reso non necessaria la decisione di merito ma ha giustificato la condanna dell’Amministrazione alle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per chiedere l’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede il beneficio economico destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente, riconosciuto nella fattispecie mediante attivazione della carta elettronica per l’importo di euro 1.500,00.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza al Ministero ai fini dell’esecuzione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere, quale pronuncia di merito, presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata; tale soddisfazione deve risultare in modo chiaro e inequivocabile dagli atti di causa.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mera allegazione dell’avvenuta esecuzione del giudicato non è sufficiente per ottenere la cessazione della materia del contendere quando non sia documentata la piena esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dalla sentenza, comprese le eventuali statuizioni sulle spese di lite.
  • Quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione esegue il giudicato e viene meno l’interesse del ricorrente a una decisione di merito, ma non risulta provata l’integrale soddisfazione della pretesa, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anziché definito con cessazione della materia del contendere.
  • L’esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, può giustificare la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche quando il ricorso sia dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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