Cassazione Penale, Sentenza n. 45469/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gianluca Ghiadri era stato condannato in primo grado per tentato furto in abitazione, aggravato da violenza sulle cose, a 2 anni e 2 mesi di reclusione e €1.300 di multa. Ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge (artt. 601, comma 5, e 179 c.p.p.) per mancata notifica dell'avviso d'udienza d'appello al suo difensore nominato via PEC (Avv. Lerario), che aveva presentato tempestiva nomina, essendo invece notificato solo all'Avv. Castellaneta; (2) vizio di motivazione e errata qualificazione tra tentativo compiuto e desistenza volontaria (art. 56, 3° c.), in quanto l'imputato era uscito dall'appartamento senza aver asportato nulla e sarebbe quindi dovuto rientrare nella fattispecie della desistenza volontaria; (3) vizio di motivazione nel calcolo della pena, sostenendo un errato computo delle riduzioni (abbreviato e per il tentativo) che avrebbe portato a una pena poco superiore all'anno, anziché quella inflitta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto tardiva la questione relativa alla mancata notifica, applicando il principio della difesa congiunta (dovere di consultazione tra codifensori) e richiamando la giurisprudenza di Sez. U. n. 22242/2011 (Scibè): l'omessa notifica ad uno dei difensori deve essere dedotta in tempo utile e qui è stata sollevata solo in appello. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la qualificazione del tentativo compiuto, rilevando elementi probatori (segni di effrazione sulla porta, comportamento dei condomini e loro intervento) che dimostrano come il proseguimento del reato sia stato impedito da cause esterne e non da una libera volontà desistenziale dell'imputato; ha richiamato il principio secondo cui la desistenza volontaria è applicabile solo nella fase dell'incompiuto e deve essere realmente volontaria, non dovuta a circostanze esterne. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la determinazione della pena: la cornice edittale minima per il furto aggravato in abitazione è compatibile con la base adottata dai giudici di merito (3 anni e 3 mesi prima delle riduzioni) e la riduzione per il tentativo non è un "assioma" del 2/3 imposto al ricorrente, potendo la diminuzione essere contenuta nei limiti previsti dall'art. 56. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità/distribuzione della notificazione dell'avviso d'udienza; la Corte ha ritenuto che, in presenza di difesa congiunta, la notifica ad un codifensore possa essere sufficiente salvo deduzione tempestiva della nullità
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione degli atti; la Corte ha valutato la questione alla luce del principio della difesa congiunta e della tempestività delle eccezioni
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata limitatamente ai limiti di deduzione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti di legge
art. 56, secondo e terzo comma, cod. pen.
Disciplina della diminuzione della pena per il tentativo (2° comma) e della desistenza volontaria (3° comma). La Corte ha ricordato che la desistenza si applica solo nell'incompiuto e che la riduzione per tentativo non è automaticamente del 2/3 ma soggetta ai limiti e alla valutazione del giudice
art. 105, comma 4, cod. proc. pen.
Riferito al dovere di lealtà tra difensori (coordinamento) e alla necessità di consultazione fra codifensori in scelte processuali rilevanti, quale la partecipazione all'udienza di impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
norme deontologiche (art. 5 e art. 23, comma 5, codice deontologico forense)
Richiamate in motivazione per spiegare il dovere di consultazione e condivisione strategica tra codifensori nei casi di difesa congiunta
Massime di principio
- In presenza di difesa congiunta la notifica di atti (anche di fissazione udienza) ad un solo codifensore può essere valida; l'eventuale nullità per mancata notifica ad altro difensore deve essere dedotta tempestivamente, al più tardi entro la deliberazione della sentenza nel medesimo grado, altrimenti è inammissibile per tardività.
- La desistenza volontaria è applicabile solo se l'abbandono dell'azione criminale avviene in una fase di tentativo incompiuto e per una scelta libera e volontaria dell'agente; se la mancata consumazione è dovuta a cause esterne (intervento di terzi, segni di effrazione già compiuti che rendono l'evento impossibile per fattori esterni) non si configura la desistenza e il fatto resta tentativo compiuto.
- Nella determinazione della pena per il tentativo il giudice può usare il metodo diretto (sintetico) o il calcolo bifasico; la riduzione prevista per il tentativo non è automaticamente del 2/3 in tutti i casi, ma deve essere valutata secondo i criteri dell'art. 56 e può essere contenuta entro i limiti consentiti dalla norma.
- Segni materiali e circostanze (effrazione, comportamento dei condomini, intervento delle forze dell'ordine) possono giustificare la qualificazione del fatto come tentativo compiuto piuttosto che desistenza volontaria.
- Le censure procedurali relative alla notificazione e al rispetto dei termini processuali devono essere sollevate tempestivamente e con la necessaria specificità per non essere dichiarate inammissibili.
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