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Sentenza

Sentenza n. 256/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Delibera del Commissario Straordinario del G.O.M. n. 51 del 22/01/2026 e del relativo avviso interno riservato finalizzato all’immissione in ruolo a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico – disciplina Cardiologia; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente (ivi inclusi: ammissioni, graduatoria/esito, nulla osta, immissione in ruolo). nonché per l’accertamento: - dell’illegittimità del silenzio del G.O.M. - e conseguenziale ordine di provvedere - sulla procedura derivante dall'interpello Azienda Zero prot. 6515 del 10/11/2025 per “Cardiologia - attività di Emodinamica; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 20.02.2026: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale; per l’accertamento: - dell’illegittimità del medesimo contegno inerte serbato dal G.O.M. per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 12.03.2026: - della Delibera del Commissario Straordinario del G.O.M. n. 311 del 10.03.2026, recante “Avviso interno riservato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – Immissione in ruolo e assunzione a tempo indeterminato, con la qualifica di Dirigente medico, dott.ssa Maria Stelitano”, con decorrenza dell’assunzione fissata al 01.04.2026; - della nota G.O.M. prot. n. 6256 del 16.02.2026, comunicata al ricorrente in data 11.03.2026, nei limiti dell’interesse del ricorrente e nella parte in cui, pur confermando la piena ricezione delle comunicazioni rilevanti della filiera accentrata, omette l’ostensione degli atti istruttori ed endoprocedimentali antecedenti all’adozione della Delibera n. 51/2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli atti della procedura interna, i verbali, gli esiti, nonché l’eventuale contratto individuale di lavoro, ove medio tempore stipulato o in corso di stipula; ove occorra, del nullaosta rilasciato dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino prot. n. 26504 del 05.03.2026, acquisito dal G.O.M. al prot. n. 8654 del 06.03.2026, nei soli limiti in cui risulti recepito e utilizzato dalla Delibera n. 311/2026.

Giustizia amministrativa202600057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del Commissario Straordinario del G.O.M. n. 51 del 22 gennaio 2026, avviso interno riservato per l’immissione in ruolo di un Dirigente Medico di Cardiologia, successiva Delibera n. 311 del 10 marzo 2026 di immissione in ruolo della controinteressata, nonché inerzia sulla procedura di scorrimento della graduatoria attivata da Azienda Zero

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, primo nella graduatoria degli specializzandi idonei del concorso per Dirigenti Medici di Cardiologia, aveva aderito all’interpello di Azienda Zero per la copertura di un posto di Cardiologia con attività di Emodinamica. Ha dedotto che il G.O.M., invece di concludere la procedura accentrata di scorrimento della graduatoria, avesse indetto un avviso interno riservato al personale già in servizio in posizione di comando o assegnazione temporanea, poi definito con l’immissione in ruolo di una controinteressata. Sono stati dedotti incompetenza assoluta e difetto di attribuzione, violazione della disciplina regionale e degli atti di Azienda Zero, violazione dell’obbligo di provvedere, violazione della sequenza procedimentale accentrata, contrasto con il PIAO e con gli indirizzi regionali favorevoli allo scorrimento delle graduatorie, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento, violazione dei principi di buon andamento, correttezza, affidamento e leale collaborazione. Il G.O.M. e la controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la controversia riguardasse il diritto soggettivo all’assunzione e scelte organizzative del datore di lavoro privato, non una procedura concorsuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’intero ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti e delle domande contro il silenzio, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha applicato il criterio del petitum sostanziale, rilevando che la controversia concerneva, nella sostanza, la pretesa all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria e la scelta del G.O.M. di utilizzare, in alternativa, la mobilità interna e l’immissione in ruolo di personale già assegnato. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, e dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, tali determinazioni rientrano nella gestione del rapporto di lavoro con i poteri del datore di lavoro privato; gli atti amministrativi presupposti possono essere disapplicati incidentalmente dal giudice ordinario. L’eccezione relativa alle procedure concorsuali prevista dall’art. 63, comma 4, non è applicabile, perché non era contestata una procedura concorsuale di assunzione, ma la scelta tra strumenti di provvista del personale. Il TAR ha valorizzato la disciplina speciale delle aziende sanitarie, il cui assetto organizzativo e funzionamento sono disciplinati da atti di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992. Ha quindi ritenuto che anche le scelte di macro-organizzazione e di provvista del personale compiute da un’azienda sanitaria appartengano alla giurisdizione ordinaria. Il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro [...] sono assunte [...] con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro

    Le determinazioni sull’organizzazione degli uffici e sulla gestione del personale sono adottate dalla pubblica amministrazione con poteri privatistici, salvo le ipotesi riservate alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    conosce tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro [...] incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro [...] ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti

    Le controversie sull’assunzione e sul rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato appartengono al giudice ordinario, che può disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi presupposti.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

    La giurisdizione amministrativa sussiste per le vere procedure concorsuali di assunzione, non per la scelta organizzativa tra scorrimento, mobilità e altri strumenti di provvista del personale.

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992

    le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato

    La natura imprenditoriale delle aziende sanitarie comporta che le determinazioni organizzative e di gestione del personale siano, di regola, atti di diritto privato.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria di giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Massime di principio

  • Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, avuto riguardo alla causa petendi, alla natura intrinseca della posizione dedotta e al rapporto giuridico controverso, non alla mera qualificazione formale della domanda come annullamento di un atto amministrativo.
  • Le controversie relative alla pretesa all’assunzione e alla scelta tra scorrimento di una graduatoria, mobilità e altri strumenti di provvista del personale appartengono alla giurisdizione ordinaria quando non riguardano una vera procedura concorsuale di assunzione.
  • Nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, le determinazioni organizzative e di provvista del personale, comprese quelle di macro-organizzazione, sono adottate con i poteri del datore di lavoro privato e rientrano nella giurisdizione ordinaria, in ragione dell’autonomia imprenditoriale e della disciplina privatistica dell’organizzazione aziendale.
  • La presenza di atti amministrativi presupposti o di atti generali di autoregolamentazione non sposta la giurisdizione al giudice amministrativo quando la controversia riguarda diritti soggettivi inerenti all’assunzione o al rapporto di lavoro; tali atti possono essere incidentalmente disapplicati dal giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa prevista per le procedure concorsuali di assunzione non si estende alle controversie sulla scelta organizzativa dell’azienda sanitaria di coprire un posto mediante mobilità anziché mediante scorrimento di una graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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