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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12270 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per revocazione. La controversia riguardava il rimborso delle ritenute operate dal fondo previdenziale F. (già P.) sulle somme corrisposte al contribuente alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo della pensione integrativa. L’Agenzia sosteneva che la revocazione per errore di fatto fosse ammissibile perché proposta prima della scadenza del termine per il ricorso per cassazione, tenendo conto della sospensione feriale dei termini. La CTR aveva invece ritenuto applicabile l’art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992, escludendo la revocazione per errore di fatto nei confronti di sentenze per le quali fosse scaduto il termine per l’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la decisione della CTR. La limitazione prevista dall’art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992 riguarda le sentenze non appellate per le quali sia scaduto il termine per proporre appello, mentre nel caso concreto la revocazione riguardava una sentenza d’appello che aveva dichiarato tardivo il gravame dell’Ufficio. Tale sentenza poteva quindi essere impugnata per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64

    La norma limita la revocazione delle sentenze tributarie per le quali sia scaduto il termine per l’appello ai motivi previsti dall’art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6, ma tale limitazione non si applica alla revocazione proposta contro una sentenza d’appello che abbia dichiarato tardivo il gravame.

  • Art. 327 c.p.c.

    Disciplina il termine lungo per impugnare le sentenze. Nel caso concreto la questione riguardava il corretto computo del termine semestrale per proporre appello, anche considerando la sospensione feriale.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Tale rimedio può essere utilizzato contro una sentenza d’appello che abbia dichiarato tardivo un gravame sulla base di un errore nel calcolo del termine di impugnazione.

  • Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    Prevede la sospensione feriale dei termini processuali, rilevante per il calcolo della scadenza del termine per proporre il ricorso per cassazione.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 46

    Ha modificato il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., rendendolo semestrale.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non è automaticamente esclusa quando la decisione impugnata è una sentenza d’appello: occorre distinguere tra sentenza non appellata divenuta definitiva e sentenza d’appello che abbia deciso, anche dichiarandolo inammissibile o tardivo, un precedente gravame.
  • Un errore oggettivo nel calcolo dei termini processuali può integrare errore di fatto revocatorio, purché risulti dagli atti e non costituisca una semplice contestazione dell’interpretazione giuridica della norma.
  • Nel valutare la tempestività di un’impugnazione devono essere considerati correttamente il termine applicabile, la data di pubblicazione o notificazione della decisione e l’eventuale sospensione feriale dei termini.
  • Quando una sentenza viene cassata con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare la questione secondo il principio affermato dalla Corte di cassazione e provvedere anche alla regolazione delle spese, salvo ulteriori decisioni sul merito.

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