Cassazione Penale, Sentenza n. 11311/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacenti (art.73 d.P.R. n.309/1990, reati in continuazione) riferendosi a contestazioni relative a: 1) carenza di prova di un apporto causale proprio, essendo il compagno Bussaglia autore principale e avendo questi assunto la responsabilità; la mera conoscenza/convivenza sarebbe stata erroneamente ritenuta concorso; 2) inutilizzabilità (o illegittimo uso) del verbale di arresto e di dichiarazioni de relato non avendo escusso tutti i testi oculari; 3) contraddittorietà della motivazione rispetto all'assoluzione per il reato di detenzione di arma; 4) mancata considerazione delle caratteristiche soggettive della ricorrente (incensuratezza); 5) errata determinazione della pena alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.73 (Corte cost. n.40/2019) e mancato ricalcolo del minimo edittale; 6) manifesta sproporzione della pena rispetto a quella inflitta al compagno Bussaglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze attengono a valutazioni di merito e alla ricostruzione fattuale non sindacabili in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte territoriale era sufficiente e logica. In particolare: la Corte d'appello ha ritenuto non credibile la versione del compagno e ha rilevato elementi (uso del negozio per custodia, presenza di cocaina in borsetta femminile nell'armadio della ricorrente) idonei a dimostrare un contributo concreto all'occultamento, non mera conoscenza; le dichiarazioni de relato risultavano utilizzabili in appello poiché la difesa non aveva chiesto l'escussione del teste diretto nel primo grado; la questione costituzionale invocata non era applicabile al caso perché la disciplina favorevole invocata non cambiava la situazione dei fatti commessi nel 2012 e la prima sentenza aveva già adottato un trattamento più favorevole; la doglianza sulla disparità di pena era generica e infondata (non risultava che Bussaglia fosse giudicato nello stesso procedimento). Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Norma incriminatrice utilizzata per la contestazione della detenzione di stupefacenti; la Corte ha affrontato anche la questione della pena minima edittale alla luce delle pronunce costituzionali e della normativa previgente al fatto commesso.
Codice penale, art. 110
Richiamato per definire il concorso di persone nel reato: la responsabilità concorsuale richiede un contributo consapevole e non si desume automaticamente dalla convivenza.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Individua il vizio di motivazione come possibile motivo di ricorso in cassazione; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (controllo della logica e dell'effettività, non della rispondenza puntuale ai fatti).
Codice di procedura penale, art. 195, comma 1
Norma che regola l'assunzione delle prove testimonali; la Corte ha ritenuto utilizzabili in appello dichiarazioni de relato quando nel primo grado la difesa non abbia richiesto l'escussione del teste diretto.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3
Richiamato nella motivazione della Corte costituzionale (n.40/2019) in tema di eguale trattamento e proporzionalità delle pene, ma la Cassazione ha valutato l'applicabilità al caso concreto in base alla data del fatto.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 27
Richiamato dalla Corte costituzionale (n.40/2019) in relazione al principio di rieducazione della pena; la Cassazione ha comunque escluso effetto favorevole automatico nel caso esaminato.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente alla Corte di cassazione di condannare al pagamento per la Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di Euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
sent. Corte cost. n. 40/2019
Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 73 nella parte relativa al minimo edittale di otto anni; la Cassazione ha però chiarito che, per i fatti commessi nel 2012, la situazione normativa rilevante non rendeva favorevole la tesi della ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove sono in gran parte inammissibili: il sindacato è limitato a verificare la logica e l'effettività della motivazione, non a rievaluare i fatti.
- La sola convivenza non è sufficiente a fondare una responsabilità concorsuale per detenzione di stupefacenti; è necessario dimostrare un contributo consapevole (es. messa a disposizione di locali/oggetti per la custodia, occultamento in beni riconducibili all'imputato).
- Le dichiarazioni di terzi 'de relato' possono essere utilizzate in appello se, nel primo grado, la difesa non aveva richiesto l'escussione del teste diretto, implicando una rinuncia al diritto di esaminarlo.
- Le pronunce di illegittimità costituzionale incidono sulla determinazione della pena solo se, nella sequenza temporale delle norme e dei fatti, risultano applicabili al periodo del reato; occorre verificare quale disciplina era effettivamente vigente al momento del fatto.
- La diversità di trattamento sanzionatorio fra coimputati non costituisce automaticamente motivo di cassazione; è rilevante solo se emergono valutazioni irragionevoli o paradossali nel merito.
- Le censure generiche o prive di indicazione delle norme violate e della resistenza agli elementi di fatto documentati in sentenza sono destinate all'inammissibilità.
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