Sentenza del 16/04/2021 n. 1977 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Cartella di pagamento - Credito contributivo - Natura del credito - Opposizione a cartella di pagamento - Termine breve di prescrizione - Termine decennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Questione relativa agli effetti dell'inerzia del contribuente rispetto al termine per proporre opposizione a cartella di pagamento: se la scadenza del termine per l'opposizione produca, oltre all'irretrattabilità del credito amministrativo, anche la 'conversione' del termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
La decisione
La Corte ha stabilito che la scadenza del termine di opposizione produce soltanto l'irretrattabilità del credito contributivo/tributario ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale. L'art. 2953 c.c. si applica solo quando esista un titolo giudiziale divenuto definitivo; una cartella di pagamento, essendo atto amministrativo, non può acquistare efficacia di cosa giudicata se non è oggetto di titolo giudiziale. Perciò il termine di prescrizione va determinato in base alla natura del credito: per le somme iscritte in cartelle non opposte la prescrizione è di dieci anni per i tributi erariali e di cinque anni per i tributi locali o per i contributi previdenziali. La Corte richiama e conferma i precedenti (Sezioni Unite n. 23397/16; Cass. n. 11814/2020).
Norme richiamate
art. 2953 c.c.
L'art. 2953 c.c. (conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario) è applicabile solo quando sia intervenuto un titolo giudiziale divenuto definitivo; non si applica alle cartelle di pagamento, che sono atti amministrativi e non acquisiscono efficacia di cosa giudicata per semplice mancata opposizione.
Cass., Sezioni Unite, n. 23397/2016
Giurisprudenza di legittimità confermata: per determinare la prescrizione delle pretese esattoriali occorre considerare la natura del credito; le cartelle non opposte non acquistano efficacia di cosa giudicata.
Cass., n. 11814/2020
Conferma dei principi secondo cui la prescrizione per la riscossione da cartelle non opposte dipende dalla natura del tributo (dieci anni per tributi erariali, cinque anni per tributi locali e contributi previdenziali).
Massime di principio
- La determinazione del termine di prescrizione per riscossione di somme iscritte in cartelle dipende sempre dalla natura del credito (tributario statale, tributo locale, contributo previdenziale), non dalla sola circostanza dell'assenza di opposizione.
- La scadenza del termine per proporre opposizione rende il credito amministrativo irretrattabile ma non trasforma la cartella in un titolo giudiziale né applica automaticamente l'art. 2953 c.c.: la 'conversione' del termine di prescrizione richiede un titolo giudiziale divenuto definitivo.
- Per opporsi efficacemente alla riscossione e interrompere rischi di esecuzione è essenziale rispettare i termini di impugnazione della cartella; l'inerzia ha conseguenze ma non conferisce efficacia di cosa giudicata all'atto amministrativo.
- Se si vuole ottenere la conversione della prescrizione in quella decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. è necessario un provvedimento giudiziale definitivo che costituisca titolo; altrimenti si applicano i termini ordinari previsti per la specifica tipologia di credito.
- In casi dubbi sulla natura del credito (se fiscale statale, locale o contributivo) conviene verificare la normativa sostanziale che disciplina il singolo tributo/contributo per individuare esattamente il termine prescrizionale applicabile.
- Per i contribuenti la migliore pratica è agire tempestivamente (impugnare la cartella o chiedere conversione in titolo giudiziale) quando vi sono profili di illegittimità o prescrizione, poiché la mancata opposizione non garantisce l'estinzione del debito né la conversione dei termini prescrizionali.
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