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Ordinanza

Ordinanza n. 288/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda valutativa relativa al periodo 07/07/2024-06/07/2025, con qualifica finale "inferiore alla media", e relativi giudizi del compilatore e del revisore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato la scheda valutativa e i giudizi in essa contenuti, contestando la qualifica finale "inferiore alla media" anziché "nella media", nonché i giudizi analitici non espressi nella misura media. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto che le questioni prospettate necessitano di adeguata delibazione nella sede di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegato un pregiudizio grave e irreparabile, considerato che la scadenza della ferma quadriennale era prevista per dicembre 2027. Ha inoltre rilevato che le questioni dedotte richiedevano un'adeguata valutazione nella fase di merito, senza anticiparne l'esame in sede cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e dei superiori gerarchici.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di una scheda valutativa del personale militare richiede l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera contestazione del giudizio valutativo non è sufficiente.
  • Quando la scadenza del rapporto di servizio o della ferma è ancora significativamente lontana, tale circostanza può escludere, in assenza di ulteriori elementi concreti, l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio cautelare.
  • La necessità di una compiuta delibazione delle questioni dedotte nella sede di merito può giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza anticipare in quella fase l'esame approfondito della legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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