Cassazione Penale, Sentenza n. 3712/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che negava l'autorizzazione ad assentarsi quotidianamente dal domicilio in regime di arresti domiciliari. Il motivo unico dedotto dalla difesa era il difetto di motivazione rispetto alla mancata considerazione del lungo periodo di permanenza agli arresti domiciliari (oltre 3 anni e 6 mesi), che avrebbe potuto comportare una compressione del diritto alla salute e quindi giustificare brevi allontanamenti quotidiani, anche in assenza di documentazione medica specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato l'assenza di esigenze "indispensabili" e obiettivamente riscontrabili tali da giustificare l'eccezionale autorizzazione prevista dall'art. 284, comma 3, c.p.p. Le affermazioni sulla compressione del diritto alla salute sono state ritenute generiche e non suffragate da documentazione sanitaria o altri riscontri oggettivi; non risultano neppure condizioni dell'abitazione tali da rendere insalubre la permanenza. Inoltre, per reati previsti dall'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, sussiste una presunzione di adeguatezza di misure rigide, e un'autorizzazione generalizzata ad assentarsi giornalmente sarebbe incompatibile con le esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 284 comma 3 cod. proc. pen.
art. 284, comma 3, codice di procedura penale
La previsione dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari va applicata con criteri di particolare rigore; sono ammissibili solo esigenze di vita "indispensabili" e obiettivamente riscontrabili che non possano essere soddisfatte in altro modo
art. 10 ordinamento penitenziario
art. 10, legge sull'ordinamento penitenziario
La norma che consente al detenuto di restare all'aria aperta per almeno due ore non si estende automaticamente al regime degli arresti domiciliari; non giustifica da sola autorizzazioni quotidiane in mancanza di specifiche esigenze
art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Per i reati in materia di stupefacenti è prevista una presunzione di adeguatezza di misure restrittive; ciò giustifica una valutazione più rigorosa nel concedere autorizzazioni che attenuerebbero la misura cautelare
decreto legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla formulazione delle conclusioni dal Pubblico Ministero in Cassazione
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
sentenza n. 186/2000 Corte costituzionale
Riferimento utilizzato per valutare la responsabilità in ordine alla proposizione del ricorso e la misura della sanzione pecuniaria, con riferimento alla mancanza di "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020
Principio di diritto secondo cui la valutazione delle "indispensabili esigenze di vita" ai fini dell'autorizzazione ad assentarsi dagli arresti domiciliari deve essere rigorosa e basata su elementi obiettivi
Massime di principio
- La richiesta di autorizzazione ad assentarsi quotidianamente dagli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p. richiede la dimostrazione di esigenze di vita "indispensabili" e obiettivamente riscontrabili; affermazioni generiche non sono sufficienti
- La mera durata prolungata della sottoposizione agli arresti domiciliari (anche anni) non basta di per sé a giustificare autorizzazioni allontanative: occorrono elementi concreti quali documentazione medica, condizioni abitative insalubri, o impegni inderogabili
- Le problematiche di salute vanno documentate con certificazione sanitaria o altri riscontri oggettivi; una prospettazione ipotetica della compressione del diritto alla salute non soddisfa il requisito probatorio richiesto
- Per reati gravi e previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990, il giudice applica un criterio ancora più rigoroso, data la presunzione di adeguatezza delle misure restrittive e l'esigenza di non vanificare le esigenze cautelari
- Se si intende ottenere un'autorizzazione simile, la difesa dovrebbe presentare prove concrete e specifiche (certificati medici, perizie, verifiche sulle condizioni abitative, prova di attività inderogabili) e proporre eventuali misure di garanzia alternative che salvaguardino le esigenze cautelari
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