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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35251/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. relativa alla sentenza del Tribunale di Bologna del 18/11/2020 (divenuta irrevocabile il 03/01/2021) che lo aveva dichiarato colpevole. Il ricorrente denunciava che la Corte territoriale aveva dedotto la conoscenza del processo sulla base di mere presunzioni, sostenendo che non si era instaurato un rapporto fiduciario effettivo con l'avv. Piccolo (difensore domiciliatario nominato nello specifico procedimento), essendo lo Stanescu assistito da altro difensore (avv. Maltese) in altri procedimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto rituale la nomina del difensore di fiducia e la notifica al difensore domiciliatario e ha applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la nomina del difensore con elezione di domicilio costituisce indice rilevante di conoscenza effettiva del processo, correlato all'art. 420-bis c.p.p. La Corte ha sottolineato che l'imputato, per superare tale indice, doveva allegare circostanze concrete e circostanziate che avessero impedito la conoscenza del processo per cause non dipendenti da colpevole disinteresse; mancando qualsiasi allegazione specifica, la richiesta di rescissione è stata respinta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato per sentenze emesse in assenza; è collegata all'accertamento dell'"incolpevole mancata conoscenza" del processo da parte del condannato e presuppone la valutazione degli indici di conoscenza effettiva (es. nomina di difensore di fiducia).

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Individua i casi in cui si procede in assenza (es. elezione di domicilio, nomina di difensore di fiducia) e opera una presunzione relativa di conoscenza del procedimento che può essere superata solo con allegazioni/prove di incolpevole mancata conoscenza.

  • art. 175, co. 2, cod. proc. pen. (previgente formulazione)

    Richiamato in giurisprudenza in relazione alla nozione di "effettiva conoscenza del procedimento" e agli effetti preclusivi sulla restituzione in termini per l'impugnazione nella formulazione anteriore alle modifiche normative.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Principio del giusto processo: un processo in assenza è compatibile con l'art. 6 CEDU solo se l'imputato ha avuto conoscenza effettiva della "vocatio in iudicium" (atto formale che indica accusa, data e luogo del giudizio).

  • Sezioni Unite: sent. n. 28912/2019 (Innaro) e sent. n. 23984/2019 (Ismail)

    Giurisprudenza di riferimento che ha chiarito i limiti della presunzione di conoscenza: la conoscenza effettiva è prevalente rispetto alla mera regolarità formale della notifica e la presunzione derivante da fattori tipizzati dall'art. 420-bis è relativa e superabile con adeguata allegazione di incolpevole mancata conoscenza.

  • Sezioni Unite: sent. n. 15498/2020 (Lovric) e Cass., sez. 4 n. 13236/2022

    Ulteriori pronunce che ribadiscono che la nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio costituisce un indice forte di conoscenza effettiva e che per superarlo occorrono allegazioni circostanziate su fatti sopravvenuti o impedimenti reali.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio e la notifica al difensore domiciliatario costituiscono un indice rilevante (anche se relativo) di conoscenza effettiva del procedimento e legittimano, salvo prova contraria, il prosieguo del processo in assenza.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. il condannato deve allegare fatti specifici e circostanziati che dimostrino l'incolpevole mancata conoscenza del processo (es. impedimenti oggettivi, comprovata impossibilità di comunicare), non semplici affermazioni vaghe sul mancato rapporto con il difensore.
  • La nomina di altro difensore in procedimenti diversi non è, di per sé, sufficiente a escludere il rapporto fiduciario o la conoscenza del processo nel procedimento oggetto della notifica; occorrono elementi concreti che dimostrino l'effettiva impossibilità di contatto.
  • Sussiste un onere di diligenza in capo all'imputato di mantenere contatti con il proprio difensore nominato: la mancata diligenza può concorrere a escludere l'incolpevole mancata conoscenza, ma non può essere automaticamente equiparata alla volontaria sottrazione senza prove aggiuntive.
  • Prassi consigliata: eleggere chiaramente domicilio presso il difensore, mantenere e documentare i contatti (messaggi, raccomandate, certificati medici, ecc.) e, se si verificano impedimenti oggettivi, documentarli tempestivamente per poterli utilizzare in sede di eventuale impugnazione o istanza di rescissione.

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