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Sentenza

Sentenza del 16/11/2018 n. 29528 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato due dichiarazioni integrative per aderire al condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, versando soltanto la prima rata. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il perfezionamento della definizione agevolata, indicando nel provvedimento una data di presentazione ritenuta erronea dalla contribuente. La società ha sostenuto, tra l'altro, che il diniego fosse duplicato rispetto a un precedente provvedimento già annullato, che fosse violato il principio del ne bis in idem e che l'atto fosse carente o contraddittoriamente motivato. Ha inoltre contestato che il mancato pagamento delle rate successive alla prima potesse impedire il perfezionamento del condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure relative alla presunta duplicazione del diniego e all'omessa valutazione dei documenti, qualificandole sostanzialmente come errori di fatto da far valere con revocazione e rilevando, inoltre, che la società non aveva adeguatamente provato il passaggio in giudicato della precedente sentenza. Ha ritenuto infondate le contestazioni sulla motivazione, poiché l'indicazione di "versamenti non capienti" era sufficiente a rendere comprensibile la ragione del diniego. Infine, ha confermato che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfeziona solo con il pagamento integrale delle somme dovute: il versamento della prima rata, seguito dall'omesso pagamento delle rate successive, non è sufficiente. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Il condono relativo agli omessi e tardivi versamenti è condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto.

    La definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis è un condono clemenziale e non premiale. Il beneficio si perfeziona soltanto con il pagamento integrale dell'imposta e degli interessi dovuti; il pagamento della sola prima rata non produce l'effetto sanante se le rate successive non vengono versate.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis, comma 3

    L'importo dovuto è quello indicato nella dichiarazione integrativa, con gli interessi previsti dalla legge.

    Poiché l'importo della definizione è determinato nella dichiarazione integrativa, non è necessaria un'ulteriore attività di liquidazione da parte dell'Amministrazione; l'obbligo di pagamento integrale costituisce condizione essenziale del condono.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 45, legge n. 350/2003

    La disposizione è richiamata in relazione alle modifiche della disciplina del condono e alla seconda dichiarazione integrativa presentata dalla società.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati, ma, per un diniego di condono ex art. 9-bis, è sufficiente indicare il mancato possesso dei requisiti del beneficio, come l'insufficienza dei versamenti, purché il contribuente possa comprendere la ragione del diniego e difendersi.

  • Art. 366 c.p.c.

    Quando si contesta in cassazione la motivazione dell'atto tributario, il ricorrente deve riportare integralmente l'atto censurato, così da consentire alla Corte di verificare la doglianza direttamente sul ricorso.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La falsa percezione dell'esistenza o dell'inesistenza di documenti decisivi presenti negli atti di causa integra un errore di fatto revocatorio, da far valere con il rimedio della revocazione e non mediante ricorso per cassazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 124 disp. att. c.p.c.

    Chi invoca il giudicato esterno deve dimostrare formalmente il passaggio in giudicato della precedente sentenza mediante la documentazione richiesta; la semplice produzione della sentenza non è necessariamente sufficiente.

Massime di principio

  • Nei condoni fiscali basati sull'integrale pagamento delle somme dovute, il versamento della sola prima rata non perfeziona la definizione: l'omesso o insufficiente pagamento delle rate successive legittima il diniego del beneficio.
  • Per contestare la duplicazione di un atto o invocare il ne bis in idem occorre dimostrare che i due provvedimenti riguardino esattamente la stessa istanza, lo stesso rapporto tributario e che il precedente giudizio sia definitivamente concluso.
  • Il passaggio in giudicato di una sentenza deve essere provato con idonea certificazione o documentazione formale; non è sufficiente affermarlo nel ricorso.
  • Un errore materiale nella data indicata dall'Amministrazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, se dal suo contenuto è comunque identificabile l'istanza cui il provvedimento si riferisce.
  • La motivazione di un diniego fiscale è sufficiente quando indica in modo comprensibile il requisito mancante, ad esempio versamenti tardivi, insufficienti o non capienti, consentendo al contribuente di predisporre la difesa.
  • La mancata considerazione di documenti da parte del giudice, se dipende da una falsa percezione del loro contenuto o della loro presenza, può configurare errore revocatorio anziché un ordinario vizio di motivazione denunciabile in cassazione.
  • Nel ricorso per cassazione le censure sulla motivazione di un atto tributario devono rispettare il principio di autosufficienza, riportando il testo dell'atto e indicando precisamente i documenti e i passaggi rilevanti.

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