Cassazione Penale, Ordinanza n. 10408/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto contro un provvedimento non impugnabile, avente natura interlocutoria. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Sorveglianza di Milano che aveva rigettato la sua istanza di anticipazione dell'udienza già fissata. La doglianza, per come emerge dal testo, investe esclusivamente il diniego di anticipazione dell'udienza e non una decisione di merito sulla misura o sul trattamento esecutivo. La Corte ha rilevato d'ufficio che il provvedimento impugnato aveva natura interlocutoria e non era impugnabile con ricorso per cassazione; di conseguenza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha applicato le conseguenze economiche previste dalla legge per l'inammissibilità colposa.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando è proposto contro un provvedimento non impugnabile.
La declaratoria di inammissibilità può essere adottata de plano in presenza dei relativi presupposti.
In caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è ammissibile quando ha ad oggetto un provvedimento meramente interlocutorio e non espressamente impugnabile.
- La natura non decisoria del provvedimento impugnato costituisce causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da un errore imputabile al ricorrente, la Corte può applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
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