Cassazione Penale, Sentenza n. 29568/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 6/2/2024 che aveva respinto la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra tre sentenze di condanna e la richiesta di applicazione del criterio moderatore ex art.78 cod. pen. tra la sentenza del Tribunale di grande istanza di Nizza (riconosciuta dalla Corte d'appello di Roma l'11/10/2018) e le sentenze aggregate nella Procura generale di Genova del 18/8/1997. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto assenti i presupposti per la continuazione (le condotte erano eterogenee: furto in abitazione, favoreggiamento, false dichiarazioni sulle generalità; commesse dal 1996 al 2012 in Italia e Svizzera) e, quanto al criterio moderatore, aveva esposto che il metodo corretto è il cumulo tra il residuo pena da espiare e la pena per il reato successivo fino a esaurimento delle pene concorrenti e che, nel caso concreto, l'applicazione non era conveniente per l'interessato in quanto il risultato sarebbe stato svantaggioso rispetto al cumulo già operato dalla Procura generale. Il ricorrente denunciava in particolare la totale incongruenza della motivazione dell'ordinanza, che invece si riferiva ai fatti e alla persona di un'altra soggetto (Djordjevic), con reati e periodi diversi, e chiedeva il riesame anche della corretta inclusione della sentenza di Nizza nel calcolo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, in particolare il primo motivo, ritenendo che l'ordinanza impugnata motivasse con riferimento a fatti e a una persona diversa (Djordjevic) e quindi non fosse pertinente all'istanza proposta da Romano; per tale vizio di motivazione l'ordinanza è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Il secondo motivo (sul criterio moderatore) è stato dichiarato assorbito. Si è fatto richiamo alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.183/2013) che impone il nuovo giudizio con diversa composizione quando il precedente giudice ha già pronunciato sull'istanza esecutiva.
Norme richiamate
art.78 cod. pen.
Indicato come criterio moderatore; la Corte osserva che l'applicazione pratica comporta il cumulo tra il residuo pena da espiare e la pena inflitta per il reato successivamente commesso fino a esaurimento delle pene concorrenti, valutando se il risultato sia più favorevole all'imputato
art.671 cod. proc. pen.
Riferimento alla norma che disciplina l'applicabilità del reato continuato in sede esecutiva e che è richiamata insieme alla giurisprudenza costituzionale per escludere la partecipazione al nuovo giudizio del giudice che ha già deciso sull'istanza
Corte Costituzionale, sentenza 3 luglio 2013, n.183
Dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a) c.p.p. nella parte in cui non escludono la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che ha pronunciato sull'istanza in sede esecutiva: pertanto il giudizio di rinvio deve svolgersi in diversa composizione
Massime di principio
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve essere strettamente pertinente all'istanza proposta: riferimenti a terze persone, a fatti o periodi diversi comportano l'annullamento per difetto di motivazione
- Per applicare la continuazione è necessario accertare la connessione oggettiva e temporale tra le condotte; la mera elencazione di reati eterogenei o periodi differenti giustifica il rigetto
- L'applicazione del criterio moderatore ex art.78 richiede il confronto pratico tra il cumulo delle pene e la soluzione moderatrice (cumulo del residuo pena con la pena successiva fino all'esaurimento); va valutata la convenienza concreta per l'imputato
- In caso di annullamento dell'ordinanza di esecuzione il nuovo giudizio deve essere celebrato da diversa composizione quando il precedente giudice aveva già deciso sull'istanza impugnata, in osservanza della Corte Cost. n.183/2013
- Se risultano sentenze straniere o riconosciute (es. decisioni di Tribunali esteri riconosciute in Italia), esse devono essere correttamente prese in considerazione e inserite nel calcolo del cumulo/continuazione se rilevanti ai fini esecutivi
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