Cassazione Civile, Ordinanza n. 28310/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA dell'anno 2005, fondato sull'asserita utilizzazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente indebita deduzione di costi e detrazione dell'IVA. La CTR del Lazio aveva già confermato il rigetto del ricorso della contribuente, rilevando, tra l'altro, che il direttore amministrativo della società era anche amministratore di fatto della società cartiera coinvolta nella frode e che la società non aveva provato la propria estraneità al meccanismo fraudolento né la reale deducibilità dei costi. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità dell'avviso perché sottoscritto da funzionario dell'Agenzia privo di legittimazione; 2) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti, sostenendo che costi comunque sostenuti avrebbero dovuto essere riconosciuti in deduzione; 3) vizio motivazionale per erronea valutazione degli indizi e omessa considerazione di elementi di fatto che, secondo la ricorrente, escludevano la sua partecipazione consapevole alla frode.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e soprattutto nuovo, essendo la questione della sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario privo di legittimazione sollevata solo in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la disciplina sopravvenuta sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti si applica anche retroattivamente, ma nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti resta comunque necessario verificare i requisiti generali di effettività, inerenza, certezza, determinabilità e competenza; la CTR aveva negato la deduzione per difetto di prova di tali requisiti e tale valutazione di fatto non è censurabile come violazione di legge. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e degli elementi probatori, attività riservata al giudice di merito; la motivazione della CTR è stata ritenuta logica e coerente. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione del funzionario firmatario dell'avviso di accertamento; la Corte non esamina nel merito la questione perché nuova e comunque non specificamente dedotta.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sull'accertamento; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificità.
artt. 19 e 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamati dalla ricorrente per sostenere il difetto di legittimazione del funzionario; la Corte non affronta il merito della questione.
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
Nel testo vigente per effetto della modifica del 2012, disciplina la non deducibilità dei costi e spese per beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività costituenti delitto non colposo, con previsione di retroattività se più favorevole e salvi i provvedimenti definitivi.
art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44
La Corte afferma che la disciplina è retroattiva e applicabile sia alle operazioni oggettivamente sia a quelle soggettivamente inesistenti; per queste ultime non basta il coinvolgimento consapevole dell'acquirente per escludere la deduzione, ma restano necessari i requisiti generali di effettività, inerenza, certezza, determinabilità e competenza.
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della deducibilità dei costi; la Corte respinge la censura in quanto fondata su un errore di qualificazione del vizio dedotto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che non può essere veicolato come violazione di legge un motivo che contesta un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel nuovo testo consente solo la deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo, non la rivalutazione del materiale probatorio; la censura della ricorrente è quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di nullità dell'atto impositivo non trattate nei gradi di merito, specie se la censura difetta di specificità e non riproduce gli elementi necessari a verificarne la fondatezza.
- In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 ha portata retroattiva se più favorevole, ma non esonera il contribuente dalla prova dei requisiti generali di deducibilità del costo, che restano effettività, inerenza, certezza, determinabilità e competenza.
- La qualificazione di un costo come riferito a operazioni soggettivamente inesistenti non comporta automaticamente l'indeducibilità in ogni caso; occorre distinguere tra disciplina antielusiva/antifrode e verifica concreta della deducibilità secondo i requisiti ordinari del reddito d'impresa.
- Le contestazioni che mirano a rimettere in discussione la valutazione degli indizi e delle prove sono inammissibili in cassazione quando, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, sollecitano una nuova valutazione del merito.
- Spetta al giudice di merito scegliere le fonti del proprio convincimento, valutarne attendibilità e concludenza e attribuire prevalenza agli elementi probatori ritenuti più idonei, salvo i limiti legali; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente.
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