Cassazione Civile, Ordinanza n. 28559/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia della prima quota di un'agevolazione pubblica concessa a un'impresa. Dopo l'erogazione del contributo e la successiva revoca del finanziamento per il fallimento dell'impresa, il Ministero escusse la garanzia alcuni anni dopo. La società garante oppose il decreto ingiuntivo ottenuto dal Ministero sostenendo, da un lato, che la polizza fosse ormai cessata di efficacia alla data dell'escussione in forza dell'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione; dall'altro, che una parte degli interessi fosse prescritta ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Il ricorso per cassazione è stato affidato a due motivi: con il primo la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2965 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto nulla la clausola che fissava il termine di efficacia della garanzia, senza verificare la reale distanza temporale tra evento rilevante, scadenza della garanzia ed escussione; con il secondo ha lamentato violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale ex artt. 1362 e ss. c.c., contestando l'affermazione secondo cui il termine di scadenza della garanzia non coincideva con un termine decadenziale di escussione, salvo espressa previsione o chiara volontà delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: la censura sul vizio motivazionale non era proponibile, essendo la ricorrente limitata a contrapporre la propria lettura del contratto a quella del giudice di merito; inoltre, sul piano dell'interpretazione della polizza, la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nei contratti di fideiussione e garanzia autonoma, va distinta la scadenza della garanzia dal termine decadenziale per l'escussione, che deve risultare da espressa previsione o da elementi chiari e univoci e comunque non può coincidere con un termine che renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore. Nessuna statuizione è stata pronunciata sulle spese di legittimità per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è stata fissata con il rito camerale previsto per il filtro in Cassazione; la memoria depositata dalla ricorrente non è stata considerata memoria ai sensi della norma per difetto dei requisiti di legge.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata ritenuta inammissibile in quanto la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte distingue tra doglianze di violazione di legge e censura motivazionale, rilevando che il ricorso si risolveva in una mera contrapposizione di tesi.
art. 2965 c.c.
È stato richiamato il principio per cui una clausola decadenziale è nulla se rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto; tuttavia occorre distinguere la scadenza della garanzia dal termine di decadenza per l'escussione.
artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c.
I criteri ermeneutici non possono essere invocati in modo apodittico; la censura è ammissibile solo se si indica in concreto quale canone interpretativo sia stato violato e perché.
art. 2948, n. 4, c.c.
La Corte ne dà atto solo come eccezione sollevata dalla ricorrente nei gradi di merito; dal testo non risulta un accoglimento della tesi di prescrizione breve.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
L. n. 46 del 1982
È la legge che disciplinava l'agevolazione pubblica garantita dalla polizza fideiussoria.
D.M. n. 593 del 2000
Ha disciplinato l'erogazione e la gestione dell'agevolazione oggetto di garanzia.
Massime di principio
- Nel contratto di fideiussione o di garanzia autonoma occorre distinguere la scadenza dell'obbligazione di garanzia dal termine decadenziale per l'escussione: la prima delimita l'estensione temporale della copertura, il secondo individua il momento ultimo entro cui il creditore può far valere il diritto verso il garante.
- Un termine decadenziale per l'escussione è valido solo se risulta da una previsione espressa o da elementi contrattuali chiari e univoci; in difetto, non può presumersi la sua esistenza.
- La clausola che renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante può essere nulla ai sensi dell'art. 2965 c.c., ma tale verifica va compiuta in concreto e non in astratto.
- In sede di legittimità, l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente inadeguata; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile contro la sentenza d'appello quando operi la preclusione derivante dalla doppia conforme di merito.
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