Cassazione Civile, Ordinanza n. 07622/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condòmino)
La controversia
Due condomini avevano convenuto in giudizio la società proprietaria di un manufatto installato in prossimità dei loro balconi, chiedendone la rimozione perché realizzato in violazione delle distanze legali e comunque lesivo del diritto di veduta e della servitù di luce a loro favore. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda ritenendo che l’opera integrasse una costruzione ai sensi degli artt. 907 e 1067 c.c. e ne ordinava l’eliminazione; la Corte d’appello confermava. In cassazione la società deduceva, con quattro motivi, che la Corte territoriale avesse errato nell’assimilare a costruzione una tenda retrattile di stoffa, nel ritenere irrilevante il fatto che l’opera fosse collocata sopra mura legittimamente esistenti, nel motivare in modo contraddittorio e nel rendere una motivazione solo apparente. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove: il giudice di merito aveva accertato che non si trattava di una semplice tenda, ma di una struttura fissa ancorata al muro, con elemento scatolato di raccolta, ulteriore intelaiatura in ferro per lo scorrimento e tamponamenti in lamiera, capace di creare nuovo volume e di pregiudicare la veduta. Anche i motivi sulla motivazione sono stati dichiarati inammissibili, perché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo sufficiente e non apparente, coerente con i dati fattuali accertati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attivazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva respinto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado. È stata confermata, quindi, la qualificazione del manufatto come opera soggetta al rispetto della distanza di tre metri ex art. 907 c.c. a tutela della veduta dei vicini, nonché l’ordine di rimozione dell’opera ritenuta illegittima. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 907 c.c.
La norma tutela il diritto di veduta e impone che anche manufatti non qualificati in senso tecnico come edifici, ma idonei a creare nuovo volume o a ostacolare stabilmente inspectio e prospectio, rispettino la distanza legale di tre metri.
art. 1067 c.c.
Richiamato come parametro per la tutela della servitù di luce, rispetto alla quale l’opera era ritenuta idonea a precludere l’esercizio del diritto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciato era prospettato come violazione di legge, ma le censure miravano in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura sulla motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata esponeva un percorso logico-argomentativo sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è stato escluso perché non risultava un’anomalia motivazionale rilevante in cassazione.
art. 132 c.p.c.
È stato ribadito che il requisito della motivazione è soddisfatto quando la sentenza renda comprensibile il percorso logico seguito, anche se in modo sintetico.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la contestazione della qualificazione di un manufatto come costruzione, quando poggia sull’accertamento delle sue concrete caratteristiche strutturali, attiene al fatto ed è insindacabile se sorretta da motivazione non apparente.
- Ai fini dell’art. 907 c.c., il concetto di costruzione è funzionale alla tutela della veduta: vi rientrano anche opere di diversa conformazione materiale, purché stabilmente idonee a creare volume o a ostacolare in modo apprezzabile e permanente l’esercizio della inspectio e della prospectio.
- Nel contesto condominiale, il proprietario della singola unità può opporsi a opere del vicino che, anche indirettamente, pregiudichino la veduta in appiombo, poiché il bilanciamento tra riservatezza e diritto di veduta è già operato dalla disciplina delle distanze legali.
- La verifica se un manufatto debba essere assoggettato alle distanze non dipende dalla qualificazione formale attribuita dalla parte, ma dalla sua consistenza concreta, dalle dimensioni e dalla sua concreta attitudine lesiva.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l’iter logico della decisione; non lo è se, anche sinteticamente, indica natura dell’opera, dimensioni, collocazione e ragioni del pregiudizio arrecato al diritto del vicino.
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