Cassazione Penale, Sentenza n. 26455/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La persona condannata chiedeva la revisione di una sentenza irrevocabile di condanna per un reato tributario, deducendo l'inconciliabilità tra il fatto posto a base della condanna e quello accertato in una successiva sentenza assolutoria emessa nei confronti dell'emittente della stessa fattura. In particolare, la condanna si fondava sull'uso, nella dichiarazione IVA, di una fattura ritenuta relativa a operazioni oggettivamente inesistenti; la successiva sentenza di assoluzione dell'emittente, invece, avrebbe escluso la prova della fittizietà del contratto sottostante e quindi l'inesistenza oggettiva dell'operazione. Con il ricorso per cassazione si censurava l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello, sostenendo che il giudice della revisione avesse travalicato i limiti del vaglio ex art. 634 c.p.p. e che avesse erroneamente qualificato come manifestamente infondata una domanda che, invece, avrebbe prospettato una vera inconciliabilità tra giudicati; si deducevano anche violazione di legge e vizio di motivazione, oltre al mancato esame delle richieste istruttorie difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti evidenziati. Ha affermato che, nel giudizio di revisione, la fase di ammissibilità ex art. 634 c.p.p. richiede di verificare la ricorrenza dei casi previsti, il rispetto delle forme di legge e l'assenza di manifesta infondatezza; nel caso di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., l'inconciliabilità deve consistere in una oggettiva incompatibilità tra i fatti posti a base delle diverse sentenze, e non nella mera contraddittorietà logica delle valutazioni. Nel caso concreto, però, la motivazione dell'ordinanza impugnata non consentiva di comprendere in modo adeguato se la revisione fosse stata ritenuta manifestamente infondata per una vera mancanza del requisito dell'inconciliabilità o per una impropria sovrapposizione tra fatti diversi e giudizi solo logicamente contrastanti. Per tale difetto motivazionale, l'ordinanza di inammissibilità è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Trento per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
La fase di ammissibilità della revisione consente di verificare che l'istanza rientri nei casi previsti, sia proposta nel rispetto delle forme di legge e non sia manifestamente infondata.
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
L'inconciliabilità rilevante ai fini della revisione richiede una oggettiva incompatibilità tra i fatti irrevocabilmente accertati in sentenze diverse, tale da compromettere il compendio probatorio della condanna.
art. 631 cod. proc. pen.
La diversa ricostruzione del medesimo fatto deve riguardare fatti fondamentali e decisivi, idonei a incidere in modo dirompente sulla tenuta della decisione di condanna.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso è stato sinteticamente enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
La condanna riguardava l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi mediante utilizzo di fattura per operazioni oggettivamente inesistenti.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
La sentenza richiamata come termine di raffronto riguardava l'emissione della fattura da parte del soggetto poi assolto.
Massime di principio
- Nel giudizio di revisione, la manifesta infondatezza dell'istanza non può essere affermata senza un'adeguata verifica della specifica causa revisoria invocata e dei fatti posti a fondamento delle decisioni da raffrontare.
- L'inconciliabilità rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. non coincide con un generico contrasto tra motivazioni o con una mera divergenza valutativa tra sentenze, ma esige una incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati.
- Perché vi sia revisione per giudicati inconciliabili, la diversa ricostruzione del fatto deve riguardare un fatto decisivo ai fini della condanna, tale da incidere in modo radicale sulla tenuta probatoria della sentenza impugnata.
- Il giudice dell'ammissibilità della revisione deve motivare in modo comprensibile perché la discordanza tra giudicati sia solo apparente o, viceversa, perché difetti il requisito della decisività dell'elemento sopravvenuto.
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