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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24727/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di Napoli aveva condannato due imputati per ricettazione, ritenendo applicabile la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. (vigente all'epoca dei fatti, febbraio 2017), con pena di sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa. Il procuratore generale ha impugnato deducendo, con un primo motivo, vizio di motivazione perché il giudice avrebbe irrogato una pena inferiore al minimo previsto per la fattispecie contestata, senza adeguata motivazione sulla ritenuta ricorrenza dell'ipotesi di particolare tenuità; con un secondo motivo, subordinato, ha denunciato violazione di legge per l'asserita illegittimità della multa irrogata rispetto al regime sanzionatorio applicabile ratione temporis. La Corte rileva però che le doglianze non erano strutturate secondo i canali consentiti al pubblico ministero quando l'impugnazione mira a effetti favorevoli all'imputato e che, comunque, il secondo motivo tendeva solo all'affermazione astratta di un principio di diritto, senza indicare il concreto vantaggio per gli imputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché proposto per ragioni non consentite e comunque generico, poiché non offriva argomenti specifici per escludere la particolare tenuità del fatto. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito dalla legge processuale, poiché il pubblico ministero che intenda impugnare per conseguire effetti favorevoli all'imputato deve proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 4-bis, c.p.p.; inoltre la censura non indicava il risultato pratico favorevole per gli imputati e si limitava a prospettare un principio astratto. La Corte ha anche richiamato il rimedio davanti al giudice dell'esecuzione per l'illegalità della pena. Nessuna modifica è stata apportata alla decisione di condanna di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in imputazione con la fattispecie di ricettazione

  • art. 648 c.p.

    disposizione ritenuta vigente all'epoca dei fatti e richiamata nella contestazione; il ricorso censurava la qualificazione del fatto e il trattamento sanzionatorio applicato

  • art. 648 c.p.

    indicato dalla ricorrente come corrispondente all'attuale disciplina del fatto di particolare tenuità

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare l'esposizione sintetica dei motivi di ricorso

  • art. 568, comma 4-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero che impugna per ottenere effetti favorevoli all'imputato deve proporre ricorso per cassazione; in difetto la doglianza è inammissibile

  • art. 666 c.p.p.

    indicato quale rimedio davanti al giudice dell'esecuzione per far valere l'illegalità della pena

  • art. 192 c.p.p.

    non citato nel testo

  • Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108-01

    richiamata per affermare che l'illegalità della pena può essere dedotta davanti al giudice dell'esecuzione quando non sia rilevabile d'ufficio in cassazione per tardività del ricorso

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che impugna una sentenza per ottenere un risultato favorevole all'imputato deve rispettare il vincolo processuale dell'art. 568, comma 4-bis, c.p.p.; se la censura non è costruita in funzione di un concreto effetto favorevole all'imputato, il motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza per vizio di motivazione non può risolversi in una critica meramente assertiva o generica: il ricorrente deve indicare puntualmente le ragioni per cui la motivazione sarebbe illogica o insufficiente.
  • La qualificazione del fatto come riconducibile a una fattispecie attenuata o a un'ipotesi di particolare tenuità rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché vi sia coerenza tra condotta contestata e imputazione e la decisione sia motivata.
  • La denuncia di illegalità della pena non può essere utilizzata in cassazione in modo astratto o meramente teorico quando non sia indicato il concreto beneficio processuale per la parte che si intende avvantaggiare; in tali casi può essere esperito il rimedio davanti al giudice dell'esecuzione.
  • L'illegalità della pena derivante da errore giuridico o materiale del giudice della cognizione, se non rilevabile d'ufficio in cassazione per tardività del ricorso, è deducibile con incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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