Cassazione Civile, Sentenza n. 22309/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sul diritto al rimborso di spese per prestazioni socio-sanitarie erogate a favore di Luigi Taurisano, ospite della RSSA Villa Bianca gestita dalla Onlus. In primo grado era stato emesso un decreto ingiuntivo a favore della Onlus per €743,20; il Tribunale di Brindisi ha però accolto l'appello della ASL revocando il decreto, ritenendo che non sussistesse obbligo di pagamento in assenza di una convenzione scritta tra struttura e ASL e che non fosse applicabile (o attivata) la procedura d'urgenza prevista dall'art. 3, comma 9 del Regolamento regionale Puglia n. 4/2007. La Onlus ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in particolare, che in caso di necessità e urgenza il rimborso è dovuto anche senza convenzione e senza preventiva autorizzazione e che l'accertamento dell'urgenza fatto in sede di CTU fosse sufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Onlus. Ha affermato che, pur essendo pacifico il principio per cui il paziente ha diritto al rimborso delle spese per cure improcrastinabili anche se ricevute in strutture non convenzionate, il titolare di tale diritto è il paziente e non la struttura privata non convenzionata. Ne consegue che la struttura non può vantare un credito autonomo verso la ASL in assenza di convenzione e non può sostituirsi al paziente per ottenere il rimborso. La Corte ha inoltre ritenuto infondata la tardiva qualificazione della domanda come negotiorum gestio (artt. 2028-2031 c.c.). Le spese di lite sono compensate; è stato altresì disposto l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/2002 relativamente al contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 23 ottobre 1985, n. 595
Richiamata dalla ricorrente nel motivo; la Corte ha esaminato la normativa di settore nel contesto della disciplina sulle prestazioni indirette, ma ha escluso che il diritto al rimborso possa essere fatto valere direttamente dalla struttura non convenzionata
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
art. 3-septies; art. 3-quinquies
Richiamati nel quadro normativo della riorganizzazione sanitaria; la Corte ha valutato la disciplina e le eccezioni in materia di prestazioni indirette e urgenza, senza tuttavia ritenere che autorizzassero la Onlus a un credito diretto verso la ASL
Regolamento regionale Puglia
Reg. reg. Puglia n. 4/2007, art. 3, commi 8 e 9
Prevede una procedura operativa d'urgenza (comma 9) che consente deroghe all'autorizzazione preventiva ma richiede l'attivazione delle procedure previste (es. proposta motivata del medico di medicina generale o dei servizi sociali). Nel caso di specie la procedura non risultava attivata, per cui la deroga non operava
Legge regionale Puglia
legge regionale n. 19/2016, art. 2
Richiamata tra le fonti regionali pertinenti; la Corte ha considerato il contesto regolatorio regionale nel giudizio sull'onere di convenzionamento e sulle procedure di autorizzazione
Codice civile
Norme sulla gestione di affari (negotiorum gestio). La Corte ha ritenuto che una domanda fondata su tale istituto sia oggettivamente diversa dalla richiesta di pagamento delle prestazioni assistenziali e che, in ogni caso, la Onlus non aveva proposto tempestivamente tale domanda
Codice di procedura civile
art. 61 c.p.c.; art. 112 c.p.c.
Art. 61 citato in relazione alle spese e alla compensazione; art. 112 richiamato dalla ricorrente in ordine alla possibile diversa qualificazione della domanda, ma la Corte ha ritenuto che la qualificazione tardiva non fosse ammissibile a supplire alla differenza sostanziale tra le domande
Codice civile
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha valutato la distribuzione dell'onere probatorio nelle contestazioni sollevate
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 32 (diritto alla salute) è stato invocato per sostenere la necessità di deroghe per casi di urgenza; la Corte ha ricordato che il diritto alla salute legittima il rimborso per il paziente in situazioni di urgenza, ma non la titolarità del credito in capo alla struttura non convenzionata. Art. 24 (accesso alla giustizia) è stato citato dalla ricorrente
Corte Costituzionale
sentenze n. 267/1998 e n. 509/2000
Giurisprudenza costituzionale che ha affermato l'illegittimità di disciplinari regionali che escludano sempre e comunque il rimborso per cure urgenti rese senza preventiva autorizzazione; tali principi sono stati richiamati per confermare che il paziente può ottenere il rimborso in casi di urgenza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. 9319/2010; Cass. S.U. n.117/1999; Cass. S.U. n.68/2000; Cass. n.2444/2001; Cass. n.8383/2022
Precedenti che riconoscono il diritto al rimborso per prestazioni urgenti anche senza preventiva autorizzazione, ma che sono stati interpretati dalla Corte nel senso che il diritto al rimborso appartiene al paziente e non alla struttura non convenzionata
Decreto del Presidente della Repubblica
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Norma processuale tributaria applicata alla vicenda per la gestione del contributo unificato; la Corte ha rilevato l'applicabilità e ha dato atto degli effetti sul versamento del contributo da parte della ricorrente
Massime di principio
- Il diritto al rimborso delle spese per prestazioni improcrastinabili e urgenti rese in strutture non convenzionate sussiste a favore del paziente; il rimborso può essere riconosciuto anche in assenza di preventiva autorizzazione quando ricorrono condizioni di necessità e urgenza.
- La struttura privata non convenzionata non acquisisce, per il solo fatto di aver erogato le prestazioni, un credito autonomo direttamente azionabile nei confronti della ASL: il titolare del diritto al rimborso è il paziente.
- Per poter ottenere il pagamento dalla pubblica amministrazione è di regola necessario che esista una convenzione scritta tra struttura e ASL o un atto autorizzatorio; le procedure di urgenza previste da regolamenti regionali richiedono l'attivazione formale (es. proposta motivata del medico di medicina generale o dei servizi sociali) affinché la deroga operi.
- Se la struttura intende tutelare il proprio diritto a pagamento deve prevedere preventiva stipula di convenzioni, ottenere cessioni del credito dal paziente o promuovere azioni nell'interesse del paziente; non è sufficiente attendere un accertamento giudiziale dell'urgenza per trasformare automaticamente la posizione della struttura in un credito verso la ASL.
- La qualificazione in corso di causa della domanda originaria come negoitorum gestio o altro istituto diverso è soggetta a limiti: domande fondate su presupposti giuridici differenti devono essere tempestivamente proposte e adeguatamente dedotte, altrimenti possono essere ritenute inammissibili o tardive.
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare tempestivamente l'urgenza e attivare le procedure previste dal regolamento regionale; conservare e produrre tutta la documentazione clinica e amministrativa (proposta motivata del MMG, atti dei servizi sociali, eventuali attivazioni UVM) per poter fondare eventuali richieste di rimborso a favore del paziente.
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