Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 275/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa concessione di tutela cautelare, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’asserito provvedimento della Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie Governo dell’offerta - Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di fragilità - Assistenza sociosanitaria, prot. n. -OMISSIS- del 02 dicembre 2024, di diniego dell’autorizzazione all’esercizio e dell’assegnazione dei posti in accreditamento alla -OMISSIS- RSA non autosufficienti R.R. n. 4/2019 con sede in Soleto alla Via -OMISSIS-; nonché ove occorra, - della Deliberazione G.R. della Puglia n. 880 del 19 giugno 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 29 giugno 2023, qualora interpretata in maniera da ritenere che non possano essere tenute in considerazione le istanze di accreditamento per posti letto esauriti. Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- in data 19 marzo 2025: - della Delibera della Giunta Regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 - Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19.06.2023 - Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione; - del provvedimento della Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie Governo dell’offerta - Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizione di fragilità - Assistenza sociosanitaria, prot. n. -OMISSIS- del 02 dicembre 2024, di diniego dell’assegnazione dei posti in accreditamento alla -OMISSIS-, RSA non autosufficienti R.R. n. 4/2019 con sede in Soleto alla Via -OMISSIS- - nonché ove occorra, della Deliberazione G.R. della Puglia n. 880 del 19 giugno 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 29 giugno 2023, qualora interpretata in maniera da ritenere che non possano essere tenute in considerazione le istanze di accreditamento per posti letto esauriti nonché Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19.06.2023, come anche di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e successivi a quelli impugnati. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- in data 18 aprile 2025: - del provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute e del benessere animale - Sezione strategie del governo dell’offerta - Servizio strategie e governo dell’assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria, con il quale è stato comunicato alla ricorrente che “l’istanza presentata è rigettata per assenza di posti disponibili in accreditamento per RSA non autosufficienti nella Provincia di Lecce”, in quanto manifestamente illegittimo e gravato da eccesso di potere sotto diversi profili; - della DGR n. 1754/2024; - della DGR n. 85/2025 che richiamando il R.R. n. 4 del 2019 relativo alle RSA non autosufficienti - fabbisogno residuo di posti letto in accreditamento - ha stabilito l’esaurimento dei posti letto in accreditamento per l’ASL di Lecce, nonché tutti i provvedimenti presupposti e successivi impugnati sia con il ricorso introduttivo che con il Primo atto di motivi aggiunti (atti da intendersi per qui riportati e trascritti) in quanto tutti contenenti i medesimi vizi. In ordine all’ultimo atto impugnato si ritiene utile segnalare e precisare i seguenti motivi di impugnazione.

Giustizia amministrativa202500559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’autorizzazione all’esercizio e dell’assegnazione di posti letto in accreditamento per una RSA, nonché gli atti regionali di programmazione e assegnazione dei posti accreditabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato un atto regionale del 2 dicembre 2024, con il quale le era stato comunicato che non avrebbe ricevuto posti in accreditamento perché esauriti a seguito dell’assegnazione alle strutture situate nei distretti maggiormente carenti, nonché la DGR Puglia n. 880/2023, la DGR n. 1754/2024 e la DGR n. 85/2025. Ha dedotto, tra l’altro, violazione della normativa regionale in materia di autorizzazione e accreditamento sociosanitario, dei regolamenti regionali nn. 4 e 5 del 2019, della l. 241/1990, degli artt. 3, 32 e 97 Cost. e della disciplina sui LEA; difetto di istruttoria e motivazione; illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento, sviamento e arbitrarietà. Con i motivi aggiunti ha contestato anche la mancata ricognizione del fabbisogno residuo, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, la mancata conformazione alla sentenza del TAR Puglia n. 1256/2024 e i criteri regionali che avevano dato priorità ai distretti con maggiore carenza di posti. Ha inoltre chiesto il riconoscimento del diritto all’assegnazione di un ulteriore modulo di 20 posti letto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché l’atto regionale del 2 dicembre 2024 era una mera comunicazione priva di autonoma portata lesiva e preannunciava l’adozione della successiva deliberazione istruttoria. La lesività si era concretizzata con la DGR n. 1754/2024, pubblicata nel febbraio 2025, che aveva approvato l’istruttoria, le tabelle e l’assegnazione dei posti; tale atto è stato tempestivamente impugnato con motivi aggiunti. Il ricorso introduttivo è stato comunque ritenuto infondato anche nel merito: la DGR n. 880/2023 aveva già ricognito il fabbisogno regionale, individuato i posti disponibili e stabilito i criteri di assegnazione; l’obbligo di una successiva ricognizione dirigenziale riguardava soltanto eventuali aggiornamenti dell’elenco dei posti disponibili, non ogni successiva assegnazione. La mancata tempestiva impugnazione della DGR n. 880/2023 impediva inoltre di contestare l’esaurimento dei posti e determinava carenza di interesse rispetto a tale censura. I motivi aggiunti sono stati respinti perché infondati e, in parte, inammissibili. L’art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alla procedura di assegnazione dei posti di accreditamento, qualificata come procedura concorsuale per l’accesso a benefici limitati e a risorse contingentate. Le contestazioni relative alla precedente procedura di autorizzazione e accreditamento erano rivolte contro atti non impugnati nei termini e comunque riguardavano una procedura distinta dall’assegnazione di ulteriori posti. Le doglianze fondate genericamente sul diritto alla salute, sui LEA, sulla programmazione sanitaria, sui dati demografici e sui criteri regionali sono state ritenute generiche, astratte o tardive; inoltre, il diritto alla salute può essere ragionevolmente modulato in relazione alle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, senza intaccarne il nucleo essenziale. È stata respinta anche la domanda di riconoscimento del diritto all’assegnazione dei 20 posti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non si applica alla procedura di assegnazione dei posti di accreditamento delle strutture sanitarie, qualificata come procedura concorsuale per l’accesso a benefici limitati e a risorse pubbliche contingentate.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato richiamato in relazione all’obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivata la disciplina regionale e infondate le contestazioni di difetto motivazionale.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato tra le censure relative alla partecipazione procedimentale, senza autonoma accoglienza da parte del giudice.

  • art. 24 l.r. Puglia n. 9/2017

    La disposizione è stata ritenuta non violata, poiché la Regione aveva già proceduto alla ricognizione del fabbisogno e alla definizione dei criteri di assegnazione.

  • art. 10 r.r. Puglia n. 4/2019

    Costituisce il riferimento regolamentare per la ricognizione dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno relativo alle RSA per persone non autosufficienti.

  • art. 10 r.r. Puglia n. 5/2019

    Richiamato insieme all’art. 10 del regolamento regionale n. 4/2019 per la ricognizione dei posti disponibili nell’ambito del fabbisogno delle strutture sociosanitarie.

  • art. 32 Cost.

    La tutela della salute non è stata ritenuta assoluta e incondizionata quanto all’organizzazione e all’accesso alle prestazioni, potendo essere ragionevolmente modulata dalle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa, purché non sia inciso il nucleo essenziale del diritto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato con riferimento al buon andamento e al giusto procedimento; non sono stati ravvisati vizi procedimentali o istruttori.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, che aveva disposto la definizione del giudizio nel merito senza concedere una tutela cautelare sostanziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo che si limiti a preannunciare l’esito di un procedimento e ad anticipare l’imminente adozione dell’atto conclusivo è privo di autonoma portata lesiva; l’impugnazione deve essere proposta contro il successivo provvedimento effettivamente lesivo.
  • Quando un atto regionale ha già ricognito il fabbisogno di posti accreditabili, individuato i posti disponibili e stabilito i criteri di assegnazione, non è necessaria una nuova ricognizione prima di ogni successiva assegnazione. L’eventuale obbligo di una ricognizione dirigenziale successiva opera soltanto in caso di aggiornamento dell’elenco dei posti disponibili previsto dall’atto programmatorio.
  • La procedura di assegnazione di posti di accreditamento sanitario, in quanto diretta a distribuire benefici limitati a una platea circoscritta di operatori economici sulla base di risorse contingentate e criteri di priorità, ha natura concorsuale; pertanto, non trova applicazione il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. 241/1990.
  • La mancata tempestiva impugnazione dell’atto programmatorio presupposto impedisce di contestare successivamente, tramite l’impugnazione dell’atto applicativo, i criteri di assegnazione e l’esaurimento dei posti già stabiliti nell’atto presupposto.
  • Il diritto costituzionale alla salute non impone un accesso incondizionato a ogni specifica modalità organizzativa o prestazione sanitaria; la relativa attuazione può essere ragionevolmente modulata in funzione della programmazione sanitaria e del contenimento della spesa pubblica, purché sia salvaguardato il nucleo essenziale del diritto.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.