Sentenza n. 1688/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Insubria di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nelle parti in cui vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024. B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con il contratto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e relativi atti applicativi concernenti i criteri di assegnazione del budget e delle risorse agli erogatori sanitari per l’anno 2024
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata e contrattualizzata con il servizio sanitario regionale, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024, nonché gli atti applicativi e il contratto stipulato con l’ATS competente, contestando le disposizioni relative alla determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, parametrato al valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle rimodulazioni non storicizzabili, e alla possibile mancata assegnazione delle risorse residue del budget destinato agli screening. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/2966 del 5 agosto 2024, nella parte in cui precisava il regime dell’incremento delle risorse, delle regressioni tariffarie, del budget screening e della riduzione del budget per il mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile. In via incidentale ha censurato anche le precedenti deliberazioni regionali n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 e n. XI/2228 del 22 aprile 2024, ove interpretate nel senso di prevedere la riduzione del budget contrattuale per il mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile. Il testo della sentenza non espone specifici vizi di legittimità articolati dalla ricorrente, poiché il giudizio è stato definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
A seguito dell’avviso di fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale, nella camera di consiglio del 13 aprile 2026, che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure relative agli atti di programmazione sanitaria e ai criteri di assegnazione del budget. Le spese sono state compensate, in ragione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell’attività difensiva della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
La disposizione è richiamata quale base dell’avviso di fissazione della causa finalizzato a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata, come indicato nell’epigrafe.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, dopo la fissazione della causa ai fini della verifica della permanenza dell’interesse, che è venuto meno l’interesse alla decisione nel merito, il giudice amministrativo dichiara improcedibili il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati e determina una definizione del giudizio in rito.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse e dal limitato svolgimento dell’attività difensiva della parte resistente.
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