Sentenza del 13/02/2023 n. 4422 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugna per revocazione l'ordinanza di questa Corte che aveva pronunciato senza rilevare un presunto vizio di notificazione del ricorso per cassazione: sostiene che il ricorso era stato notificato ad un indirizzo estraneo (via Pirro De Luca n. 28 a Montefusco invece che nello studio del difensore in Corso Umberto I n. 148 ad Avellino), per cui non venne a conoscenza del giudizio di legittimità, non si costituì e la causa andò perenta con iscrizione a ruolo del debito tributario. Chiede che si rilevi l'inesistenza o nullità della notificazione e l'applicazione degli istituti (anche ai sensi dell'art. 327 c.p.c.) che consentono la riapertura oltre i termini in caso di ignoranza scusabile del radicamento del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'omesso rilievo di un vizio relativo al luogo della notificazione non costituisce errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) idoneo a fondare la revocazione, ma un apprezzamento della ritualità e della valutazione delle risultanze processuali, cioè un errore di diritto/valutazione che va dedotto con gli ordinari mezzi d'impugnazione. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul carattere stringente dell'errore revocatorio, la Corte ha quindi escluso la sussistenza del vizio invocato. Ha condannato la contribuente alla rifusione delle spese di lite della Cassazione, liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto degli ulteriori profili relativi al contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art.13.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
Norma richiamata per delimitare la fattispecie di errore revocatorio: la Corte osserva che l'errore evocato deve essere un errore meramente percettivo (svista materiale) e non una valutazione giuridica o fattuale della rilevanza delle risultanze processuali.
art. 327 c.p.c.
Invocato dalla contribuente come possibile fondamento per ritenere l'esistenza di ignoranza scusabile e la sanabilità oltre i termini; la Corte osserva però che l'istituto è stato utilizzato in modo limitato e in casi di prima fase e non come rimedio generale in Cassazione per vizio di notificazione non percepito.
art. 149 c.p.c. e modifiche (legge n. 263/2005, art. 2)
Richiamati come riferimento alle regole sulla perfezione della notificazione e alla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 477/2002 e n. 28/2004) in tema di scissione del momento perfezionativo della notificazione; la Corte segnala che l'applicazione di tali principi richiede un esame argomentativo normativo e fattuale che non rientra nell'errore meramente percettivo reclamato in revocazione.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Disposizioni richiamate in ordine agli oneri contributivi per il ricorso: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. n. 26278/2016
Giurisprudenza citata per affermare che l'omesso rilievo della ritualità della notificazione del ricorso non integra di per sé errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.
Cass. III, n. 16136/2009 e Cass. VI-5, n. 11202/2017
Precedenti richiamati che distinguono tra errore percettivo (sanabile in revocazione) e valutazioni giuridico-fattuali sull'ammissibilità/procedibilità del ricorso, le quali non sono materia di revocazione ma di impugnazioni ordinarie.
Massime di principio
- L'errore previsto dall'art. 395 n.4 c.p.c. per la revocazione è ristretto agli errori meramente percettivi (svisti materiali) documentabili dagli atti; la mancata valutazione di un vizio di notificazione attinente al luogo è normalmente un errore di valutazione e non rientra nella revocazione.
- Se si contesta la validità di una notificazione per luogo o indirizzo, occorre distinguere tra: (a) totale mancanza di notificazione effettivamente eseguita (eventuale nullità), che va provata puntualmente, e (b) errori relativi al luogo/indirizzo che richiedono valutazione giuridico-fattuale e sono normalmente dedotti con i mezzi ordinari di impugnazione, non con la revocazione per errore di fatto.
- Il titolare dell'azione giudiziaria ha un obbligo di diligenza nel seguire lo svolgimento del processo che essa stessa ha promosso; l'ignoranza della prosecuzione del giudizio non sempre è scusabile se la notifica è pervenuta, anche se in forma irrituale, nella sfera di conoscenza della parte o del suo difensore.
- La scelta del domicilio eletto e la verifica della corrispondenza degli indirizzi per le notificazioni sono elementi strategici: occorre comunicare e aggiornare ufficialmente il domicilio processuale e monitorare le comunicazioni (raccomandate, attestazioni dell'ufficiale giudiziario, notifiche elettroniche ove previste).
- In caso di mancanza di conoscenza di atti decisivi (p.es. sentenze passate in perdita di causa per non costituzione), conviene agire tempestivamente con i rimedi ordinari previsti (impugnazioni, istanze specifiche) e valutare l'eventuale ricorso per revocazione solo quando ricorrano i rigidi presupposti di errore meramente percettivo.
- Quando la notificazione è stata eseguita a mani di persona addetta o presso la residenza del difensore, la sua efficacia va valutata nei fatti: se il luogo è effettivamente riconducibile alla sfera di conoscenza del destinatario, la contestazione sarà difficilmente accolta.
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