Cassazione Civile, Ordinanza n. 36410/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promittente venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare stipulato il 21 settembre 2006 tra le parti. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente l'appello della controparte, dichiarando la risoluzione del preliminare ex art. 1458 c.c. e condannando una delle parti alla restituzione di euro 30.000 oltre interessi e al pagamento delle spese del primo grado. I soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione. In sede di legittimità, tuttavia, è emerso che il ricorso non era stato depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.; inoltre, il difensore dei ricorrenti ha depositato, prima dell'udienza, un atto di rinuncia privo dei requisiti formali richiesti dall'art. 390 c.p.c., perché non sottoscritto personalmente dalla parte né da difensore munito di mandato speciale a rinunciare. La Corte ha quindi ritenuto che tale atto, pur non determinando l'estinzione, esprimesse il venir meno dell'interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la rinuncia depositata dal difensore, non formalmente valida ai sensi dell'art. 390 c.p.c., non producesse estinzione del processo, ma fosse comunque indice dell'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 3.800 oltre euro 200 per esborsi. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1458 c.c.
richiamato come base della dichiarata risoluzione del contratto preliminare nella sentenza impugnata
art. 369 c.p.c.
il mancato deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione è causa di improcedibilità rilevabile d'ufficio
art. 380-bis c.p.c.
disciplinava il procedimento in camera di consiglio e la proposta del relatore
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
la rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma; in difetto non produce estinzione
art. 390, secondo comma, c.p.c.
la rinuncia non sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale non estingue il processo
art. 380-bis c.p.c.
nel rito camerale, la rinuncia valida prevale anche su eventuali cause di inammissibilità
art. 369 c.p.c.
il termine di deposito decorre dal perfezionamento della notifica all'ultima parte intimata
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella massima sulle modalità di decisione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso deve rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.; se è sottoscritta solo dal difensore privo di mandato speciale a rinunciare, non determina l'estinzione del processo.
- Un atto di rinuncia formalmente invalido può comunque essere valorizzato come manifestazione inequivoca del venir meno dell'interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'improcedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c. è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente.
- Quando la parte ricorrente abbandona sostanzialmente l'impugnazione, la Corte può arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure.
- Le cause processuali di inammissibilità o improcedibilità non impediscono, in linea generale, che una rinuncia valida al ricorso produca l'effetto estintivo previsto dal codice, prevalendo sulla valutazione dell'impugnazione pendente.
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