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Ordinanza

Ordinanza n. 898/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00003/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l'applicazione di una disposizione regolamentare comunale e gli effetti sulla graduatoria invocata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli interessati hanno proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda l'applicazione, da parte del Comune, di una disposizione regolamentare incidendo sulla posizione degli appellanti e sulla possibilità di utilizzare una graduatoria, la cui scadenza era prospettata come pregiudizievole. Gli appellanti deducevano, in sostanza, l'illegittimità o l'irragionevole applicazione della disciplina regolamentare e il rischio derivante dalla prossima scadenza della graduatoria. Il Consiglio di Stato ha rilevato che non erano stati allegati concreti profili di irragionevolezza della disposizione applicata, con specifico riferimento alla situazione fattuale, e che il periculum non risultava dimostrato perché la sospensione richiesta non avrebbe assicurato direttamente il bene della vita perseguito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato, per questa fase, il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto insufficienti le allegazioni degli appellanti, non essendo stati indicati concreti elementi di irragionevolezza della disposizione regolamentare applicata dal Comune in relazione al caso concreto. Quanto al periculum in mora, ha osservato che la sospensione cautelare richiesta non avrebbe assicurato il bene della vita; inoltre, l'eventuale accoglimento del ricorso di merito, accompagnato dai relativi effetti conformativi, dovrebbe neutralizzare la scadenza della graduatoria invocata. In tale prospettiva, l'Amministrazione eventualmente soccombente in un giudizio definitivo di annullamento sarebbe tenuta a ripristinare la situazione controversa a favore dei privati, con effetto retroattivo nei limiti concretamente compatibili con il giudicato, la natura dell'interesse legittimo e gli spazi di discrezionalità amministrativa non definiti dalla pronuncia. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza cautelare del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il fumus boni iuris non può fondarsi su contestazioni generiche: chi impugna deve allegare concreti profili di illegittimità o irragionevolezza dell'atto applicato, rapportati alla situazione concreta.
  • Il periculum in mora è escluso quando la sospensione richiesta non è idonea ad assicurare direttamente il bene della vita perseguito dal ricorrente.
  • La possibile scadenza di una graduatoria non determina necessariamente un periculum cautelare, se l'eventuale accoglimento definitivo del ricorso può produrre effetti conformativi idonei a neutralizzarne le conseguenze pregiudizievoli.
  • L'esecuzione di una sentenza definitiva di annullamento impone all'Amministrazione di ripristinare la situazione controversa a favore del privato, anche retroattivamente, ma tale retroattività deve essere parametrata alle circostanze del caso concreto, alla natura dell'interesse legittimo e agli spazi di azione amministrativa lasciati impregiudicati dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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