Cassazione Civile, Ordinanza n. 30632/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva ricevuto una cartella di pagamento per complessivi euro 447.852,00, relativa all’anno d’imposta 2007, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2008 ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972. La contribuente aveva impugnato l’atto senza successo davanti alla CTP e poi alla CTR. In cassazione articolava cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e dei documenti prodotti, sostenendo che le liquidazioni IVA e le fatture dimostravano che la somma iscritta a ruolo non derivava da un mero errore materiale e che l’imposta effettivamente dovuta era inferiore; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa valutazione del materiale istruttorio; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per errata applicazione delle regole sull’onere della prova, assumendo che, provata documentalmente l’imposta dovuta, l’Ufficio non potesse pretendere importi ulteriori; 4) violazione dell’art. 53 Cost., perché la CTR avrebbe trattato come irretrattabile un presunto errore materiale della dichiarazione, confondendo la dichiarazione di scienza con quella di volontà; 5) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973, 54-bis d.P.R. 633/1972 e 6, comma 5, l. 212/2000, per avere ritenuto non necessario il contraddittorio preventivo e l’avviso bonario.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, secondo, terzo e quarto motivo: il primo per la regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. e perché mirava in sostanza a una nuova valutazione delle prove; il secondo perché censurava solo il merito della valutazione probatoria, non una vera violazione dell’art. 116 c.p.c.; il terzo perché la doglianza sull’art. 2697 c.c. non riguardava un erroneo riparto dell’onere della prova, ma un diverso apprezzamento delle prove; il quarto perché investiva un argomento della sentenza ritenuto ad abundantiam, non la ratio decidendi, che era invece l’assenza di prova dell’errore materiale e la legittimità della riscossione di quanto dichiarato e non versato. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: il contraddittorio preventivo non è obbligatorio in ogni ipotesi di controllo automatizzato, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nel caso concreto la cartella derivava dal mero mancato pagamento di imposte risultanti dalla dichiarazione, senza necessità di avviso bonario. Le spese sono state compensate/dichiarate irripetibili poiché l’Agenzia era rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è invocabile solo nei limiti del sindacato sull’omesso esame di un fatto decisivo; non consente una rivalutazione del materiale probatorio in cassazione.
art. 116, comma 1, c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o se dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a regola diversa; non basta lamentare una cattiva valutazione del merito.
art. 2697 c.c.
La violazione sussiste solo se l’onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta il modo in cui il giudice ha ritenuto assolto o non assolto l’onere probatorio.
art. 53 Cost.
Nel caso concreto il richiamo al principio di capacità contributiva non ha inciso sulla decisione, perché la CTR ha escluso in fatto l’esistenza dell’errore materiale dedotto.
art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Consente la liquidazione automatizzata e la riscossione delle somme risultanti dalla dichiarazione; non impone di regola il contraddittorio preventivo quando si tratta di mero mancato pagamento di quanto dichiarato.
art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
Partecipa alla disciplina del controllo automatizzato IVA e della conseguente iscrizione a ruolo, nei limiti della verifica documentale dei dati dichiarati.
art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000
Il contraddittorio preventivo è dovuto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non in ogni ipotesi di controllo automatizzato e iscrizione a ruolo.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso non può essere fondato sull’omesso esame di fatti decisivi se non vengono indicate specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997
La mancata comunicazione dell’irregolarità non comporta, nel caso di mero mancato pagamento di quanto dichiarato, la non debenza o riduzione di sanzioni e interessi.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione che deduca l’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non dimostra la loro diversità.
- La censura ex art. 116 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: in cassazione è deducibile solo l’erroneo uso di una prova legale o la violazione della regola di valutazione della prova, non il mero dissenso sul convincimento del giudice di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice distribuisce l’onere probatorio su una parte diversa da quella gravata; non quando si contesta l’apprezzamento, più o meno corretto, delle prove acquisite.
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, il contraddittorio preventivo non è generalizzato: è richiesto soltanto se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre non è necessario quando la cartella si fonda sul semplice mancato pagamento di imposte già dichiarate.
- È inammissibile il motivo di ricorso che attacchi un passaggio meramente ad abundantiam della motivazione, se non incide sulla reale ratio decidendi e quindi non è idoneo a sorreggere un interesse concreto all’impugnazione.
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