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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11339/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, come parti civili, impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Lecce Sez. Dist. di Taranto dell'11/09/2020 che, riformando la sentenza di primo grado, aveva assolto gli imputati e revocato le statuizioni civili. Denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per aver la corte d'appello ribaltato la valutazione sulla credibilità della persona offesa (Vincenzo Corona) senza procedere, secondo i ricorrenti, alla rinnovazione dell'istruttoria mediante nuova audizione della parte offesa. Sostengono inoltre che la motivazione d'appello sia carente, illogica e contraddittoria perché non avrebbe considerato elementi processuali che proverebbero la responsabilità degli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile la memoria difensiva depositata all'udienza per tardivo deposito ai sensi dell'art. 611 c.p.p. Sul merito, ha confermato che non v'era obbligo di rinnovare l'istruttoria in appello, poiché la rinnovazione è eccezionale e dipende dal giudice di merito quando l'istruttoria di primo grado non sia ritenuta completa. Ha inoltre affermato che il sindacato di legittimità riguarda la verifica della struttura logico-giuridica della motivazione e non la rivalutazione del materiale probatorio, riservato al giudice di merito. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione d'appello che ha trovato le dichiarazioni della persona offesa contraddittorie e smentite da elementi documentali e ha evidenziato riscontri favorevoli alle tesi difensive; per tali ragioni ha confermato l'assoluzione e la revoca delle statuizioni civili. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Il termine per il deposito delle memorie difensive previsto per il procedimento in camera di consiglio è applicabile anche all'udienza pubblica; la sua inosservanza esime la Cassazione dall'esame della memoria tardiva.

  • art. 485 c.p. (abrogato) e art. 491 c.p.

    Si osserva che l'abrogazione dell'art. 485 e la nuova formulazione dell'art. 491 hanno inciso sulla configurabilità del reato di falsificazione di assegno non trasferibile, come interpretato in conformità alle Sezioni Unite (sent. n. 40256/2018).

  • art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4

    Le regole probatorie che richiedono riscontri esterni non sono sempre necessarie per la deposizione della persona offesa; tuttavia, se la persona offesa è parte civile e ha interessi economici, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso e può rendere opportuno il riscontro con altri elementi.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n.19925/2014)

    Sentenza n. 19925 del 04/04/2014

    Conferma che il termine per il deposito delle memorie è vincolante e che la Corte di Cassazione può non prendere in considerazione memorie tardive.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n.46455/2017)

    Sentenza n. 46455 del 17/02/2017

    Ricorda i limiti e le condizioni della rinnovazione dell'istruttoria in appello.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n.12602/2015)

    Sentenza n. 12602 del 17/12/2015

    Stabilisce che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è atto eccezionale, collegato alla presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n.40609/2008, Ciavarella)

    Sentenza n. 40609 del 01/10/2008

    Definisce i limiti del sindacato di legittimità: controllo della struttura logica e non della ri-valutazione autonoma delle prove.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n.20806/2011, Tosto)

    Sentenza n. 20806 del 05/05/2011

    Ribadisce che la valutazione della rilevanza e attendibilità delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non per vizi di logicità o apoditticità.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n.12920/2020)

    Sentenza n. 12920 del 13/02/2020

    Sottolinea che la deposizione della persona offesa può essere sufficiente ma richiede un vaglio più rigoroso quando la persona offesa è parte civile.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in sede d'appello è un rimedio eccezionale: il giudice d'appello non è automaticamente obbligato a riudire le parti se ritiene l'istruttoria di primo grado sufficientemente completa.
  • La Corte di Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; per ottenere l'annullamento per vizio motivazionale è necessario dimostrare aporie, illogicità o motivazione apodittica.
  • Se la persona offesa è anche parte civile, le sue dichiarazioni richiedono un controllo di attendibilità più rigoroso e, in presenza di interesse economico, è preferibile cercare riscontri documentali o testimonianze indipendenti.
  • Il mancato rispetto dei termini processuali per il deposito di atti (es. memorie) può determinare l'esclusione di tali atti dal sindacato della Cassazione.
  • Una mera elencazione di elementi processuali, senza mostrare in che modo la motivazione impugnata sia illogica o contraddittoria, è inidonea a ottenere la riforma in sede di legittimità; il ricorrente deve specificare i profili di irrazionalità o di carenza argomentativa.

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