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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22229/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza d'appello del 21/10/2025 che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di truffa (capo a) e rideterminato la pena per il reato di appropriazione indebita (capo b). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge perché la querela sarebbe stata tardiva e ciò avrebbe comportato l'improcedibilità dell'azione penale; 2) estinzione per prescrizione già intervenuta in relazione all'appropriazione indebita; 3) vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità della parte civile; 4) errore nel ritenere l'interversio possessionis (contestando che mancasse la prova della volontà appropriativa); 5) vizio circa la valutazione della recidiva e della pericolosità soggettiva; 6) errore nel trattamento sanzionatorio per non aver tenuto conto della sentenza Corte cost. n. 46/2024; 7) ingiustificata conferma delle statuizioni civili nonostante l'estinzione di parte del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: il primo motivo (tardività della querela) è stato ritenuto inammissibile perché la questione non era stata sollevata in appello e comporta accertamenti di fatto devoluti al merito; inoltre i giudici di merito avevano già motivato circa i tentativi extragiudiziali della parte offesa. Il secondo motivo (prescrizione) è stato rigettato dopo un'analisi del termine estintivo: la data di fatto accertata in merito (20/05/2019) e le sospensioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza posticipano la prescrizione al 7/02/2031, dunque non ancora maturata. Gli altri motivi (attendibilità della parte civile, interversio possessionis, recidiva, determinazione della pena, conferma delle statuizioni civili) sono stati ritenuti infondati o aspecifici; la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite della devoluzione in cassazione: il ricorso non può introdurre questioni non dedotte in appello; i 'punti' non impugnati in appello sono sottratti al sindacato di legittimità

  • art. 124 cod. pen.

    Norma citata in riferimento alla violazione di legge dedotta dal ricorrente; dalla decisione emerge l'applicazione del principio che questioni di merito richiedono deduzioni tempestive in appello

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione ai limiti e criteri di impugnazione e alla valutazione delle statuizioni civili in presenza di estinzione del reato

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente alle altre norme sull'impugnazione: conferma il divieto di introdurre in cassazione questioni di fatto non esaminate in appello

  • artt. 157 e ss. cod. pen.

    Disciplina della prescrizione: la Corte ha applicato i criteri di calcolo del termine estintivo, tenendo conto della data del fatto adottata in giudizio e delle sospensioni previste

  • art. 161 cod. pen.

    Applicazione dell'aumento del termine di prescrizione per effetto della recidiva (aumento della metà), utilizzata per il calcolo temporale

  • art. 159 cod. pen.

    Norma sulla sospensione del corso della prescrizione: la Corte ha interpretato e applicato la disciplina delle sospensioni successive alle modifiche legislative (legge 103/2017 e successive modifiche), estendendo la proroga nei termini indicati

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa la recidiva e la sua incidenza sulla pericolosità dell'imputato

  • art. 646 cod. pen.

    Norma relativa all'appropriazione indebita: richiamata rispetto all'accertamento dell'interversio possessionis e della qualificazione della condotta

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Principi relativi alla determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento delle circostanze e nella fissazione della pena

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 46 del 21/02/2024

    Richiamata dal ricorrente come parametro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; la Corte di cassazione ha ritenuto che comunque la determinazione della pena d'appello sia stata congruamente motivata

  • art. 129 e art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla possibilità per il giudice di valutare e confermare le statuizioni civili anche se, in appello, è intervenuta l'estinzione di parte del reato; il giudice deve esaminare il compendio probatorio ai fini civili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e, in casi di ricorso manifestamente inammissibile, l'applicazione di sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende)

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o eccezioni non sollevate in appello: tali eccezioni sono inammissibili salvo che siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Il calcolo della prescrizione segue la data di fatto accertata in sede di merito e deve tener conto di tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge e dalla giurisprudenza; modifiche legislative e loro decorrenze possono prorogare i termini.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce al giudice la valutazione del compendio probatorio ai fini delle pretese civili: le statuizioni civili possono essere confermate se adeguatamente motivate e fondate sulle prove.
  • L'accertamento dell'interversio possessionis e la qualificazione dell'appropriazione indebita richiedono elementi fattuali (uso del bene come 'uti dominus', esclusione del proprietario, mancata restituzione) e sono soggetti a valutazione di merito non sindacabile in cassazione se motivata.
  • La determinazione della pena e la valutazione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione interviene solo in presenza di illogicità o arbitrarietà nella motivazione.
  • Ricorsi palesemente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (Cassa delle ammende).

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