Cassazione Penale, Sentenza n. 22229/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza d'appello del 21/10/2025 che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di truffa (capo a) e rideterminato la pena per il reato di appropriazione indebita (capo b). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge perché la querela sarebbe stata tardiva e ciò avrebbe comportato l'improcedibilità dell'azione penale; 2) estinzione per prescrizione già intervenuta in relazione all'appropriazione indebita; 3) vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità della parte civile; 4) errore nel ritenere l'interversio possessionis (contestando che mancasse la prova della volontà appropriativa); 5) vizio circa la valutazione della recidiva e della pericolosità soggettiva; 6) errore nel trattamento sanzionatorio per non aver tenuto conto della sentenza Corte cost. n. 46/2024; 7) ingiustificata conferma delle statuizioni civili nonostante l'estinzione di parte del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: il primo motivo (tardività della querela) è stato ritenuto inammissibile perché la questione non era stata sollevata in appello e comporta accertamenti di fatto devoluti al merito; inoltre i giudici di merito avevano già motivato circa i tentativi extragiudiziali della parte offesa. Il secondo motivo (prescrizione) è stato rigettato dopo un'analisi del termine estintivo: la data di fatto accertata in merito (20/05/2019) e le sospensioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza posticipano la prescrizione al 7/02/2031, dunque non ancora maturata. Gli altri motivi (attendibilità della parte civile, interversio possessionis, recidiva, determinazione della pena, conferma delle statuizioni civili) sono stati ritenuti infondati o aspecifici; la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite della devoluzione in cassazione: il ricorso non può introdurre questioni non dedotte in appello; i 'punti' non impugnati in appello sono sottratti al sindacato di legittimità
art. 124 cod. pen.
Norma citata in riferimento alla violazione di legge dedotta dal ricorrente; dalla decisione emerge l'applicazione del principio che questioni di merito richiedono deduzioni tempestive in appello
art. 129 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione ai limiti e criteri di impugnazione e alla valutazione delle statuizioni civili in presenza di estinzione del reato
art. 529 cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente alle altre norme sull'impugnazione: conferma il divieto di introdurre in cassazione questioni di fatto non esaminate in appello
artt. 157 e ss. cod. pen.
Disciplina della prescrizione: la Corte ha applicato i criteri di calcolo del termine estintivo, tenendo conto della data del fatto adottata in giudizio e delle sospensioni previste
art. 161 cod. pen.
Applicazione dell'aumento del termine di prescrizione per effetto della recidiva (aumento della metà), utilizzata per il calcolo temporale
art. 159 cod. pen.
Norma sulla sospensione del corso della prescrizione: la Corte ha interpretato e applicato la disciplina delle sospensioni successive alle modifiche legislative (legge 103/2017 e successive modifiche), estendendo la proroga nei termini indicati
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa la recidiva e la sua incidenza sulla pericolosità dell'imputato
art. 646 cod. pen.
Norma relativa all'appropriazione indebita: richiamata rispetto all'accertamento dell'interversio possessionis e della qualificazione della condotta
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Principi relativi alla determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento delle circostanze e nella fissazione della pena
Corte Costituzionale, sentenza n. 46 del 21/02/2024
Richiamata dal ricorrente come parametro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; la Corte di cassazione ha ritenuto che comunque la determinazione della pena d'appello sia stata congruamente motivata
art. 129 e art. 578 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla possibilità per il giudice di valutare e confermare le statuizioni civili anche se, in appello, è intervenuta l'estinzione di parte del reato; il giudice deve esaminare il compendio probatorio ai fini civili
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e, in casi di ricorso manifestamente inammissibile, l'applicazione di sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende)
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o eccezioni non sollevate in appello: tali eccezioni sono inammissibili salvo che siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado.
- Il calcolo della prescrizione segue la data di fatto accertata in sede di merito e deve tener conto di tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge e dalla giurisprudenza; modifiche legislative e loro decorrenze possono prorogare i termini.
- L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce al giudice la valutazione del compendio probatorio ai fini delle pretese civili: le statuizioni civili possono essere confermate se adeguatamente motivate e fondate sulle prove.
- L'accertamento dell'interversio possessionis e la qualificazione dell'appropriazione indebita richiedono elementi fattuali (uso del bene come 'uti dominus', esclusione del proprietario, mancata restituzione) e sono soggetti a valutazione di merito non sindacabile in cassazione se motivata.
- La determinazione della pena e la valutazione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione interviene solo in presenza di illogicità o arbitrarietà nella motivazione.
- Ricorsi palesemente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (Cassa delle ammende).
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