Cassazione Civile, Ordinanza n. 26332/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori, già impiegati dal Comune come operatori ecologici e poi transitati, dall'ottobre 2006, alle dipendenze della società ATO ME 2 S.p.a. per la gestione integrata dei rifiuti, di essere riassunti dal Comune di appartenenza dopo l'entrata in vigore della L.R. Sicilia n. 9/2010, art. 19, comma 13, che prevede la possibilità per il personale transitato negli ATO di tornare ai comuni di provenienza. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il Comune alla riassunzione. In appello il Comune sosteneva che la norma regionale non attribuisse un diritto soggettivo perfetto o potestativo al rientro, che il passaggio alla società di gestione precludesse pretese nei confronti del Comune e che, comunque, l'eventuale rientro fosse subordinato ai vincoli sulle assunzioni e sulla spesa di personale. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione dell'art. 19 L.R. Sicilia n. 9/2010, del d.lgs. n. 22/1997 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che ogni obbligazione dovesse gravare solo sulla società d'ambito e che il trasferimento volontario al gestore escludesse la pretesa verso il Comune; 2) ulteriore violazione delle stesse norme perché il rientro non si applicherebbe ai lavoratori che avevano chiesto volontariamente il trasferimento e, comunque, la norma andrebbe intesa come rimessa alla valutazione discrezionale del Comune; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso e ha affrontato nel merito i primi due motivi, reputandoli fondati, con conseguente assorbimento del terzo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso del Comune, ha cassato la sentenza d'appello e, ritenuta la causa matura per la decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato le originarie domande dei lavoratori di riassunzione presso il Comune. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero processo, in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta solo dopo il deposito del ricorso e della difformità delle decisioni di merito.
Norme richiamate
art. 19, comma 13, L.R. Sicilia n. 9/2010
"Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza."
attribuisce al personale transitato una mera facoltà di chiedere il rientro, ma non crea un obbligo del Comune di procedere alla riassunzione, che resta subordinata alla valutazione discrezionale dell'ente nei limiti organizzativi e finanziari.
d.lgs. n. 22/1997
richiamato dal ricorrente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti e al trasferimento del personale, ma non costituisce il fondamento decisivo della decisione.
art. 97 Cost.
impone alla pubblica amministrazione criteri di efficienza, razionalizzazione e buona organizzazione del personale; una lettura della norma regionale che imponesse la riassunzione automatica si porrebbe in contrasto con tali principi.
art. 76, comma 7, d.l. n. 112/2008
"Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale."
norma richiamata dalla Corte d'appello per fondare il rigetto, ma ritenuta non sufficiente a trasformare la facoltà di rientro in un obbligo di riassunzione; la questione decisiva non è solo il tetto di spesa, bensì l'assenza di un diritto soggettivo alla riassunzione.
art. 1, d.lgs. n. 165/2001
evocato per affermare che la gestione del personale pubblico deve avvenire secondo efficienza, razionalizzazione e migliore utilizzazione delle risorse umane.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del sindacato sui dedotti vizi di violazione di legge sostanziale.
art. 366 c.p.c.
i requisiti di esposizione dei fatti e di specificità dei motivi sono funzionali alla comprensione delle censure; nella specie non è stata ravvisata l'inammissibilità dell'intero ricorso.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di spese di lite.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di compensazione delle spese.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per dare continuità all'orientamento giurisprudenziale precedente.
art. 117 Cost.
evocato insieme all'art. 97 Cost. come parametro di conformità della disciplina regionale ai principi fondamentali dell'ordinamento.
Massime di principio
- La disposizione regionale che consente al personale transitato dagli enti locali alle società d'ambito di chiedere il rientro al comune di appartenenza attribuisce una facoltà di iniziativa al lavoratore, ma non configura un diritto soggettivo alla riassunzione né un obbligo automatico per l'ente locale.
- La valutazione sull'eventuale rientro del personale nei ruoli dell'ente pubblico resta rimessa alla discrezionalità organizzativa dell'amministrazione, che deve tener conto della disponibilità del posto in organico, dei vincoli di bilancio e dei principi di efficienza e razionalizzazione.
- Il mero fatto che il posto originariamente occupato sia astrattamente presente in dotazione organica o vacante non impone alla pubblica amministrazione di coprirlo, poiché la scelta di procedere o meno all'assunzione rientra nelle insindacabili determinazioni organizzative dell'ente.
- In sede di legittimità, il ricorso non è inammissibile per difetto di esposizione sommaria dei fatti quando la sentenza impugnata e lo sviluppo dei motivi consentano comunque di comprendere la vicenda e la questione giuridica dedotta.
- Quando la questione è matura e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
- rami":["Lavoro","Processo civile"],"materie":["Lavoro a termine","Ricorso per cassazione"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Giudicato"]}]}```}]}]]]}]} ]}】}]}]}}}]}],{
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26320/2024 del 09/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26322/2024 del 09/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26323/2024 del 09/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26324/2024 del 09/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26327/2024 del 09/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26328/2024 del 09/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →