Sentenza del 20/07/2018 n. 19352 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2003 ai fini IRPEG, IRAP e IVA, contestando la deducibilità e detraibilità di costi risultanti da fatture emesse dalla ditta subappaltatrice S. L'Amministrazione riteneva che i lavori fossero stati sovrafatturati, così da consentire alla società di contabilizzare costi fittizi, chiudere l'esercizio in perdita e ottenere una maggiore detrazione IVA. La ricorrente ha denunciato, tra l'altro, l'errata ripartizione dell'onere della prova, l'uso scorretto delle presunzioni, l'insufficiente motivazione sulla parziale inesistenza delle operazioni e l'omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla notifica dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva valorizzato, come presunzioni gravi, precise e concordanti, l'assenza nei contratti della data e dei corrispettivi, la mancanza di riferimenti agli stati di avanzamento dei lavori nei pagamenti e le dichiarazioni dell'amministratore della subappaltatrice circa la sovrafatturazione. Una volta forniti tali elementi dall'Amministrazione, spettava alla società dimostrare l'effettiva esistenza e correttezza dei costi, senza che fossero sufficienti la regolarità formale delle fatture o le registrazioni contabili. Il motivo sull'omessa pronuncia relativa alla notifica è stato ritenuto fondato, ma privo di effetti: l'impugnazione tempestiva dell'avviso aveva sanato l'eventuale nullità della notifica. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione deve fornire elementi idonei, anche presuntivi, per contestare l'inesistenza o la parziale inesistenza delle operazioni; dopo tale dimostrazione, l'onere passa al contribuente, che deve provare la legittimità del costo o della detrazione.
Artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammissibili quando gli indizi siano valutati complessivamente e risultino gravi, precisi e concordanti. Il giudice non deve considerarli in modo isolato, ma verificarne la convergenza logica.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
La regolarità formale e contabile delle fatture non dimostra da sola la reale esecuzione delle operazioni quando l'Amministrazione ne contesti l'effettività.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
In materia IVA, le false indicazioni o le operazioni inesistenti possono essere accertate anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Ai fini delle imposte dirette, l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta mediante presunzioni semplici, senza necessità di una prova diretta e assoluta da parte dell'Ufficio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, comma 2, n. 4, e 56
La sentenza tributaria deve essere motivata sulle questioni rilevanti e le questioni riproposte dalla parte vittoriosa in primo grado restano devolute al giudice d'appello.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; tuttavia, l'omessa pronuncia su una questione di diritto può essere corretta in cassazione se la decisione sostanziale è comunque giuridicamente corretta.
Art. 384 c.p.c., ultimo comma
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza senza rinvio quando l'errore riguarda una questione di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Art. 111 Cost., comma 2
I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo giustificano la correzione della motivazione da parte della Corte quando non occorrono nuovi accertamenti.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti o sovrafatturate, l'Amministrazione non deve necessariamente fornire una prova diretta: sono sufficienti presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'effettività dei costi contestati.
- Quando l'Ufficio presenta un quadro indiziario coerente, il contribuente deve fornire una prova concreta dell'operazione, ad esempio contratti completi, stati di avanzamento, documentazione tecnica, corrispondenza e riscontri sui lavori eseguiti.
- Gli indizi devono essere valutati nel loro insieme: carenze contrattuali, modalità anomale di pagamento e dichiarazioni dei soggetti coinvolti possono integrare una prova presuntiva sufficiente.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito o la credibilità degli elementi probatori, ma controlla soltanto la corretta applicazione delle regole giuridiche e la logicità della motivazione.
- L'eventuale nullità della notifica dell'avviso di accertamento viene sanata se il contribuente impugna tempestivamente l'atto, perché l'impugnazione dimostra il raggiungimento dello scopo della notifica.
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