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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31253/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (art.310 c.p.p.) che aveva rigettato l'appello contro il precedente rigetto, da parte del Tribunale di Lamezia Terme, della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente ha denunciato violazione di artt.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.274 e 310 c.p.p., sostenendo che la motivazione del Tribunale fosse meramente apparente e illogica: in particolare ha invocato novità probatorie emerse nel dibattimento (tra cui una intercettazione ambientale del 3/8/2016 che, secondo la difesa, evidenzierebbe uno scambio di persona e incompatibilità con l'identificazione dell'imputato) e la mancata indicazione del ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia come appartenente all'associazione mafiosa o al narcotraffico; inoltre ha evidenziato l'assenza di ulteriori procedimenti o fatti delittuosi a suo carico dal periodo oggetto di accusa (agosto/settembre 2016), deducendo omessa motivazione circa la cessazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale adito aveva adeguatamente motivato il rigetto dell'appello, spiegando che non risultavano elementi di novità idonei a incidere sul quadro della gravità indiziaria né a escludere le esigenze cautelari; ha richiamato il principio per cui in sede di appello avverso ordinanza cautelare il controllo è limitato alla verifica della correttezza e della adeguatezza motivazionale rispetto a nuovi fatti allegati. Sul punto probatorio la Corte ha condiviso che la valutazione non può essere meramente "parcellizzata" e che l'ascolto integrale di una singola conversazione intercettata non era sufficiente a scalfire il complessivo compendio indiziario. Quanto alla persistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha ricordato la presunzione prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p. (prevalente rispetto all'art.274), secondo cui per reati come l'416-bis la sussistenza del pericolo è considerata attuale salvo prova contraria e che il mero decorso del tempo è neutro se non accompagnato da elementi che indichino la rescissione dei rapporti con l'ambiente criminale. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello contro l'ordinanza cautelare; la Corte rileva che l'appello deve essere devolutivo e che il Tribunale chiamato a decidere valuta la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza rispetto a nuovi elementi allegati

  • art. 606 lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Censura di motivazione e valutazione della prova: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla presunta carenza motivazionale e sull'illogicità della decisione impugnata

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ricorda che è superata dalla presunzione speciale di cui all'art.275, comma 3, quando applicabile

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli connessi alla criminalità organizzata); la Corte ha ritenuto questa presunzione prevalente e che il semplice decorso del tempo non è sufficiente a superarla senza prove concrete della cessazione dei legami criminosi

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione mafiosa/incidenza sulla valutazione cautelare: la Corte sottolinea che, per reati di tipo associativo mafioso, l'attualità delle esigenze cautelari è implicita e può essere esclusa solo dimostrando l'effettiva interruzione dei rapporti con l'organizzazione

  • art. 74, comma 1-4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norme relative all'uso di sostanze stupefacenti e alle aggravanti; la contestazione per reati in materia di stupefacenti è parte del compendio indiziario valutato dal giudice e non è stata ritenuta scalfita dalle prove indicate dalla difesa

Massime di principio

  • In sede di appello avverso ordinanza cautelare (art.310 c.p.p.) il giudice non deve riesaminare integralmente il fatto ma verificare la correttezza giuridica e la adeguatezza della motivazione rispetto a nuove circostanze allegate
  • Singoli elementi probatori, come una conversazione intercettata, difficilmente valgono da soli a rovesciare un quadro indiziario complesso: è richiesta una valutazione non "atomistica" del compendio probatorio
  • Per reati di tipo mafioso (art.416-bis) opera una presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari (art.275, comma 3 c.p.p.); il mero decorso del tempo non è sufficiente a dimostrarne l'attenuazione
  • Spetta al ricorrente fornire elementi concreti e circostanziati che provino la rescissione dei rapporti con l'ambiente criminale per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare
  • La mancata indicazione da parte di collaboratori di giustizia, se isolata e non corroborata da altri elementi, può non essere sufficiente a modificare il giudizio di gravità indiziaria
  • La parte soccombente in Cassazione può essere condannata al pagamento delle spese processuali

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