Sentenza n. 3658/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento dell’ordinanza n. 4 del 17.02.2026, notificata in data 18.02.2026, con la quale è stato ordinato alla ricorrente di provvedere alla messa in sicurezza del muro di contenimento prospiciente il prolungamento di via Alveo Annarosa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale che ingiungeva la messa in sicurezza del muro di contenimento prospiciente il prolungamento di via Alveo Annarosa e l’esecuzione dei lavori necessari alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’ordinanza n. 4 del 17 febbraio 2026, adottata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune, deducendo censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso. Il TAR ha preliminarmente ritenuto tempestiva la notificazione, eseguita a mezzo PEC il 20 aprile 2026 alle ore 21.27, ultimo giorno utile: ai sensi dell’art. 147, commi 2 e 3, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39 c.p.a., la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione, essendo irrilevante il perfezionamento per il destinatario il giorno successivo. Nel merito, la ricorrente ha contestato la competenza del Responsabile del Settore Tecnico ad adottare un provvedimento fondato sul pericolo del muro e sulla necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza è stata annullata per incompetenza. Il TAR ha qualificato l’atto in base al suo contenuto sostanziale, ricavato dal testo complessivo, dalla lettura sistematica delle sue parti e dalle finalità perseguite, anziché dalla sola qualificazione formale o dai riferimenti normativi espressamente richiamati. L’ordinanza, essendo motivata dallo stato di pericolo del muro e dalla necessità di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, è stata ritenuta un’ordinanza contingibile e urgente riconducibile all’art. 54 TUEL, anche se tale disposizione non era espressamente citata. Il relativo potere appartiene al Sindaco e non al Responsabile del Settore Tecnico, cui spettano compiti di ordinaria gestione del patrimonio comunale e non l’adozione di provvedimenti extra ordinem a tutela dell’incolumità collettiva. Il TAR ha quindi accolto la censura dirimente di incompetenza, senza esaminare gli ulteriori dubbi sui presupposti sostanziali dell’intervento, rimessi all’eventuale successiva valutazione dell’organo competente. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 147, commi 2 e 3, c.p.c.
Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.
La notificazione telematica si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione, anche se tale momento è successivo alle ore 21; è irrilevante che per il destinatario il perfezionamento avvenga il giorno seguente.
art. 39 c.p.a.
Consente l’applicazione al processo amministrativo delle norme del codice di procedura civile, tra cui l’art. 147 c.p.c., in quanto compatibili.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità è attribuito al Sindaco; l’esercizio di tale potere può risultare dal contenuto sostanziale dell’atto anche in assenza di un espresso richiamo normativo.
Massime di principio
- La tempestività della notificazione a mezzo PEC, ai fini del notificante, si valuta con riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, anche se essa interviene dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile; il diverso momento di perfezionamento per il destinatario non incide sulla tempestività del notificante.
- La competenza all’adozione di un’ordinanza deve essere individuata in base al contenuto sostanziale dell’atto, desunto dal testo complessivo, dall’interpretazione sistematica delle sue parti e dalle finalità perseguite, non dalla sola qualificazione formale o dai riferimenti normativi espressamente indicati.
- Un’ordinanza che impone interventi immediati per fronteggiare una situazione di pericolo e tutelare la pubblica incolumità è qualificabile come contingibile e urgente, anche se non richiama espressamente l’art. 54 TUEL, quando il contenuto dell’atto evidenzia l’esercizio del potere extra ordinem.
- Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità spetta al Sindaco e non al responsabile del settore comunale, cui competono gli atti di ordinaria gestione; l’adozione dell’ordinanza da parte dell’organo incompetente ne comporta l’annullamento.
- Quando l’annullamento dipende dall’incompetenza dell’organo emanante, il giudice può annullare l’atto senza esaminare i presupposti sostanziali del potere, se questi devono ancora essere valutati dall’organo competente in sede di riedizione dell’azione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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