Cassazione Civile, Ordinanza n. 29251/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con richiesta di pagamento di IRAP, IVA, sanzioni e interessi per l’anno d’imposta 2007. Il ricorso era stato respinto in primo grado; in appello la commissione regionale aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile per difetto di specificità, ritenendola una mera riproposizione dei motivi di primo grado, e aveva comunque esaminato le censure nel merito rigettandole. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l’appello conteneva i requisiti di specificità; 2) violazione dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 7, comma 2, lett. a), della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990; 3) violazione dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973; 4) violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 per asserita nullità della cartella per difetto di motivazione e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli importi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non rispettava il requisito di specificità del ricorso per cassazione: la parte si era limitata a un richiamo generico, senza trascrivere o indicare in modo autosufficiente le specifiche censure di appello e senza contestare in modo puntuale la ratio della declaratoria di inammissibilità. Poiché tale statuizione era da sola idonea a sorreggere la decisione impugnata, le ulteriori doglianze sono state dichiarate assorbite. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Costituisce il presupposto del controllo automatizzato da cui è derivata la cartella di pagamento impugnata.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L’appello tributario deve contenere censure specifiche contro la sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado è insufficiente.
art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza esame di merito per assorbimento.
art. 7, comma 2, lett. a), l. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente per contestare il contenuto motivazionale della cartella; la censura non è stata esaminata per l’inammissibilità del primo motivo.
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’atto; doglianza assorbita.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente in relazione al controllo automatizzato IVA; doglianza assorbita.
art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente in relazione al controllo automatizzato; doglianza assorbita.
art. 7 l. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente per il difetto di motivazione della cartella; doglianza assorbita.
art. 3 l. n. 241 del 1990
Richiamato dal ricorrente per il difetto di motivazione e di indicazione del calcolo della pretesa; doglianza assorbita.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il principio di specificità del ricorso per cassazione impone l’indicazione chiara e autosufficiente delle ragioni di censura e la trascrizione essenziale degli atti rilevanti.
art. 342 c.p.c.
Il richiamo all’error in procedendo non esonera dal rispetto dei requisiti di ammissibilità e specificità del motivo in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura contro una declaratoria di inammissibilità dell’appello deve essere formulata in modo specifico, autosufficiente e chiaro, indicando puntualmente le ragioni per cui la decisione sarebbe errata.
- L’onere di specificità del ricorso per cassazione impone di non limitarsi a rinvii generici agli atti di merito, ma di trascrivere o indicare in modo essenziale i passaggi rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
- Quando una statuizione di inammissibilità dell’appello è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, il ricorso per cassazione deve colpirla direttamente; in mancanza, le ulteriori doglianze sul merito restano assorbite.
- La deduzione di un error in procedendo non elimina il requisito di ammissibilità del motivo: anche in tali casi il ricorso deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza.
- In presenza di ricorso manifestamente inammissibile o prima facie infondato, la Corte può definire il giudizio senza integrare il contraddittorio verso un litisconsorte non evocato, quando ciò non incida concretamente sulle garanzie difensive e sulla ragionevole durata del processo.
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