Ordinanza n. 11149/2026 - Roma, Sezione 3
per l’annullamento - della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. Terza, n. 18701/2025 (la “Sentenza”, Doc. n. 1), pubblicata il 27.10.2025, notificata a SAP il 26.01.2026 (Doc. n. 2), e, per l’effetto, per il rigetto del ricorso R.G. n. 9259/2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ AUTOLINEE PUBBLICHE S.A.P.A R.L. il 29\5\2026: - del decreto dell’AdSP n. 229/2025, avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in concessione di un servizio client based per i passeggeri delle navi da crociera scalanti nel Porto di Civitavecchia - periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2041 – Presa d’atto della sentenza n. 18701/2025 TAR Lazio Roma sez. III del 27.10.2025”, del 10.11.2025, mai comunicato alle opponenti SAP e ATR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 18701/2025 e, con motivi aggiunti, decreto dell’Autorità di Sistema Portuale n. 229/2025
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso la sentenza del TAR Lazio n. 18701/2025, chiedendone l’annullamento e, per l’effetto, il rigetto del ricorso originario. Con motivi aggiunti notificati il 19 maggio 2026 hanno inoltre impugnato il decreto dell’Autorità di Sistema Portuale n. 229/2025, avente a oggetto la presa d’atto della sentenza nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento in concessione di un servizio per i passeggeri delle navi da crociera nel porto di Civitavecchia. All’udienza pubblica del 10 giugno 2026 la difesa ricorrente ha chiesto il rinvio per consentire un più compiuto contraddittorio sulle nuove censure. Il Comune di Civitavecchia e Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. hanno rinunciato ai termini a difesa; l’Autorità di Sistema Portuale, pur avendo depositato nota di passaggio in decisione, non ha formulato un’espressa rinuncia ai termini processuali connessi ai motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha disposto il rinvio della trattazione all’udienza pubblica del 15 luglio 2026. La decisione è motivata dalla necessità di assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa dell’Autorità di Sistema Portuale rispetto alle nuove censure introdotte con i motivi aggiunti. Il deposito della nota di passaggio in decisione non è stato ritenuto equivalente a un’inequivoca rinuncia ai termini processuali a tutela della difesa. L’ordinanza non decide il merito dell’impugnazione della sentenza né quello dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- La proposizione di motivi aggiunti impone di assicurare alle parti interessate i termini processuali necessari per esaminare e controdedurre alle nuove censure, quale applicazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
- La nota di passaggio in decisione depositata da una parte costituita non equivale, in assenza di un’espressa e inequivoca manifestazione di volontà, a rinuncia ai termini a difesa correlati alla proposizione di motivi aggiunti.
- Quando una parte non abbia rinunciato inequivocabilmente ai termini processuali connessi alle nuove domande o censure, il giudice deve rinviare la trattazione per garantire il pieno contraddittorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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