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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17617/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La banca ha impugnato per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., la sentenza della Corte dei conti che aveva confermato in appello la declaratoria di irregolarità del conto di tesoreria relativo all'anno 2012, reso nell'ambito del servizio di tesoreria svolto per un comune. Il ricorso era fondato esclusivamente su motivi attinenti alla giurisdizione, articolati in tre censure strettamente connesse: 1) illegittimità della composizione del collegio di primo grado per la partecipazione, quale componente e relatore-estensore della decisione, del magistrato che aveva svolto la fase istruttoria e formulato i rilievi contro l'agente contabile; tale assetto sarebbe stato in contrasto con il giusto processo, con la terzietà del giudice, con norme del codice di giustizia contabile e con artt. 6 CEDU e 47 Carta UE, oltre a integrare un eccesso di delega e a rendere rilevanti le questioni di costituzionalità già riproposte; 2) contrarietà del sistema, quanto alla composizione del collegio nel giudizio di conto, ai parametri sovranazionali, con necessità di disapplicare le norme interne contrastanti; 3) interpretazione delle norme del codice di giustizia contabile nel senso di evitare la partecipazione del magistrato istruttore al collegio giudicante, sicché la Corte dei conti avrebbe errato nel ritenere legittima quella partecipazione. La banca sosteneva che la novella del 2019, che esclude il magistrato istruttore dal collegio, dimostrasse l'illegittimità del regime previgente e la lesione della terzietà del giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti non idonei a fondare un ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione. Ha ricordato che il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione, mentre restano estranee le violazioni di norme processuali o di composizione del collegio che non si traducano in una radicale alterazione strutturale dell'organo giudicante. La partecipazione del magistrato istruttore al collegio, anche se potenzialmente rilevante sotto il profilo dell'astensione o ricusazione e oggi espressamente esclusa dalla disciplina successiva, è stata qualificata come mera irregolarità processuale e non come difetto di giurisdizione. Sono state quindi ritenute non scrutinabili in questa sede le doglianze basate su Costituzione, CEDU e Carta UE, nonché le questioni di legittimità costituzionale riproposte, perché non incidenti su un vizio di giurisdizione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata in favore del Procuratore generale contabile, qualificato come parte solo formale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    motivi inerenti alla giurisdizione

    il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso soltanto per vizi di giurisdizione, non per violazioni processuali o di merito

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato come base del sindacato delle Sezioni Unite sui soli motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 6 CEDU

    non consente, in questa sede, di trasformare una dedotta violazione del giusto processo in vizio di giurisdizione

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    la sua eventuale violazione non è scrutinabile in cassazione come motivo inerente alla giurisdizione, se il vizio denunciato attiene alla composizione del collegio

  • artt. 21, 22, 46, 49, 52 e 193 c.g.c.

    invocati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla composizione del collegio nel giudizio di conto

  • art. 145 c.g.c.

    richiamato nel sistema del giudizio di conto e nella relazione sul conto

  • art. 148, comma 2-bis, c.g.c.

    il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'art. 145, non fa parte del collegio giudicante

    la nuova regola conferma che l'incompatibilità rientra nell'ambito delle regole di astensione/ricusazione e del giusto processo, non in un difetto di giurisdizione

  • art. 207 c.g.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della disciplina impugnatoria e della dedotta contrarietà del sistema

  • art. 76 Cost.

    la ricorrente deduceva un eccesso di delega; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante perché non attinente a un difetto di potere giurisdizionale

  • art. 101 Cost.

    evocato a sostegno della pretesa lesione della terzietà e indipendenza del giudice, ma ritenuto non decisivo ai fini del sindacato sulle giurisdizione

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione ai parametri CEDU e Carta UE, ma non rilevante ai fini del giudizio di giurisdizione

  • art. 51 c.p.c.

    la mancata astensione del magistrato, ove ipotizzabile, integra al più una violazione processuale, non un difetto di giurisdizione

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sull'astensione e ricusazione

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • L. 228/2012, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è esperibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione; restano quindi esclusi i vizi che riguardano il modo di esercizio della giurisdizione, le violazioni processuali e le irregolarità del giudizio.
  • La partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che abbia svolto funzioni istruttorie nello stesso procedimento non integra, di per sé, un difetto di giurisdizione, ma al più una questione di astensione o ricusazione o una violazione delle regole del giusto processo.
  • Perché vi sia difetto di giurisdizione per illegittima composizione dell'organo giudicante è necessaria un'alterazione strutturale del collegio, tale da impedirne l'identificazione con l'organo previsto dalla legge; semplici irregolarità nella formazione del collegio non bastano.
  • Le doglianze fondate su Costituzione, CEDU o Carta dei diritti fondamentali non sono scrutinabili in cassazione come motivi di giurisdizione quando mirano solo a contestare una violazione endoprocessuale della composizione del giudice.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sono irrilevanti nel giudizio di cassazione per motivi di giurisdizione se la censura non investe un effettivo difetto di potere giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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