Sentenza del 28/01/2022 n. 2628 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava l'atto dell'Agenzia volto al recupero del credito d'imposta fruito, ritenuto dall'Agenzia irregolare in relazione a investimenti in aree svantaggiate ai sensi dell'art. 8 della L. n. 338/2000. Procedimentalmente: la CTP di Bari rigettava il ricorso; la CTR Puglia riformava la decisione a favore della contribuente; l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione. Nel frattempo (28/05/2018) la società aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 (conv. L. n. 136/2019) e versato la prima rata, chiedendo poi di dichiarare l'estinzione del giudizio. L'elemento decisivo è che l'Agenzia non ha presentato, entro il termine previsto (31/12/2020), l'istanza di trattazione prevista dall'art. 6 comma 13 del D.L. n. 119/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio (decisione del 16/11/2021, depositata il 28/01/2022) in applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e del relativo comma 13, rilevando l'istanza di definizione agevolata e il pagamento della prima rata da parte della contribuente e l'assenza dell'istanza dell'Agenzia entro il termine del 31/12/2020. Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, conformemente al medesimo comma 13.
Norme richiamate
Legge n. 338/2000
Regola il beneficio del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate; nel caso la controversia verteva sul corretto riconoscimento/uso di tale credito e sul relativo recupero operato dall'Agenzia
Decreto-Legge n. 119/2018
art. 6, comma 13 (conv. L. n. 136/2019)
Introduzione della definizione agevolata delle liti fiscali: la parte che richiede la definizione e versa le somme previste può ottenere l'estinzione del giudizio; il comma 13 stabilisce termini e conseguenze procedurali (se l'Amministrazione non presenta entro il termine previsto l'istanza di trattazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto) e disciplina l'assegnazione delle spese (a carico della parte che le ha anticipate)
Massime di principio
- La presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il versamento delle somme previste possono determinare l'estinzione del giudizio pendente, se ricorrono le condizioni e i termini previsti dalla norma.
- Se la normativa di definizione prevede un termine entro il quale l'amministrazione deve compiere un atto (es. presentare istanza di trattazione) e l'amministrazione non adempie entro quel termine, il giudice può dichiarare estinto il procedimento su istanza della parte privata o d'ufficio, secondo quanto previsto dalla norma.
- L'estinzione per definizione agevolata non comporta un accertamento sul merito della controversia; ha effetto estintivo procedurale e sostanziale rispetto alla lite regolata dalla norma sulla definizione.
- Le spese processuali in caso di estinzione per definizione agevolata possono essere regolate dalla disposizione stessa (ad es. a carico della parte che le ha anticipate), per cui è importante valutare preventivamente l'onere delle spese e chi le abbia già anticipate.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve conservare e documentare tempestivamente i pagamenti e l'istanza di definizione e sollecitare il giudice a dichiarare l'estinzione se l'Amministrazione non adempie ai termini previsti; l'Amministrazione fiscale, invece, deve vigilare sui termini previsti dalla norma per evitare la perdita della possibilità di proseguire il giudizio.
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