Ordinanza n. 2868/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1 - del giudizio del 13 febbraio 2026 di temporanea non idoneità al servizio per giorni 30 con verifica di idoneità al termine, reso dall’Ufficio Sanitario della Scuola Superiore di Polizia in Roma per “disturbo d’ansia”; 2 - delle relazioni psicologica e medica del 16 febbraio 2026; 3 - del provvedimento prot. 666/SD/III/sez.1/1C263 del 25 febbraio 2026 con il quale in via cautelativa si dispone(va) l’applicazione in via analogica dell’art. 48 del D.P.R. 782 del 1985 con sospensione delle procedure finalizzate alla consegna al commissario sopracitato del materiale in dotazione individuale (1. Tessera personale di riconoscimento; 2. Placca di riconoscimento; 3. Manette di sicurezza; 4. Pistola d’ordinanza – non in dotazione); 4 - del giudizio del 13 marzo 2026 di temporanea inidoneità al servizio per ulteriori giorni 10 reso dalla Questura di Palermo – Ufficio Sanitario Provinciale di Palermo; nonché, per quanto occorra, degli atti istruttori interni richiamati e/o utilizzati a fondamento dei suddetti giudizi (ivi incluse le relazioni del servizio di consulenza psicologica del 16 febbraio 2026 e del centro di neurologia e psichiatria del 16 febbraio 2026, per i profili lesivi qui dedotti) e in generale di tutti gli atti presupposti e consequenziali nonché, per l'ammissione con riserva del ricorrente alla prosecuzione del 114 ° corso di formazione per commissario presso la Scuola Superiore di Polizia di Stato in Roma nonché riesame da diversa CMO e/o in ogni caso applicazione della misura cautelare ritenuta maggiormente idonea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizi sanitari di temporanea non idoneità al servizio, provvedimento cautelativo di sospensione della consegna del materiale di dotazione e successivo giudizio di ulteriore temporanea inidoneità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i giudizi sanitari di temporanea non idoneità al servizio adottati dall'Ufficio Sanitario della Scuola Superiore di Polizia e dalla Questura, le relazioni psicologica e medica poste a loro fondamento e il provvedimento con cui, in via cautelativa e mediante applicazione analogica dell'art. 48 del d.P.R. 782/1985, è stata sospesa la consegna del materiale individuale di servizio. Ha chiesto la sospensione degli atti, l'ammissione con riserva alla prosecuzione del 114° corso di formazione per commissari e il riesame da parte di diversa Commissione Medico Ospedaliera. Nel corso della camera di consiglio l'Amministrazione ha comunicato che, nelle more, la Commissione Medico Ospedaliera già attivata prima del ricorso aveva espresso un giudizio di inidoneità. Il ricorrente ha preannunciato motivi aggiunti contro tale sopravvenuto giudizio e ha chiesto, in via interinale, la riammissione al corso.
La decisione
Il TAR ha respinto allo stato la domanda cautelare. Quanto agli atti originariamente impugnati, ha ritenuto che la domanda fosse divenuta improcedibile e comunque non accoglibile, poiché il sopravvenuto giudizio di inidoneità della Commissione Medico Ospedaliera, non ancora impugnato, ostava alla concessione della tutela cautelare. La richiesta di immediata riammissione interinale al corso, formulata in camera di consiglio in assenza delle formalità previste dall'art. 61 c.p.a., è stata comunque ritenuta priva di una condizione di eccezionale gravità, anche considerando l'interesse dell'Amministrazione a reclutare personale in possesso di determinati parametri psicofisici. Il giudice ha valorizzato la presenza di più diagnosi concordanti circa un disturbo non ritenuto, allo stato, compatibile con la frequenza del corso di formazione per commissari. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta allo stato.
art. 61 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente quale modello per una richiesta interinale di riammissione; il TAR ha rilevato l'assenza delle formalità prescritte e ha comunque escluso la sussistenza di una gravità eccezionale.
art. 48 d.P.R. 782/1985
Richiamato dall'Amministrazione in via analogica quale base del provvedimento cautelativo di sospensione della consegna del materiale di dotazione.
Massime di principio
- La sopravvenienza, nelle more della domanda cautelare, di un nuovo provvedimento lesivo non ancora impugnato può rendere improcedibile, e comunque non accoglibile, la domanda cautelare proposta contro gli atti precedenti, quando il nuovo provvedimento osti alla concessione della tutela richiesta.
- La riammissione interinale a un corso di formazione del personale di polizia richiede una situazione di eccezionale gravità, da ponderare con l'interesse dell'Amministrazione a impiegare e formare personale in possesso dei necessari parametri psicofisici.
- In presenza di diagnosi sanitarie non isolate e concordanti circa un disturbo incompatibile, allo stato, con la frequenza di un corso di formazione per commissari, non sussistono i presupposti per una riammissione cautelare immediata.
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