Cassazione Penale, Sentenza n. 00648/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/05/2025 che, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato la pena complessiva in anni 17, mesi 7 e giorni 10 di reclusione per plurimi reati in materia di stupefacenti (artt. 73, 74 e 80 D.P.R. 309/1990) già dichiarati in continuazione. Il ricorrente, tramite sette motivi, ha censurato: 1) omessa o insufficiente motivazione sugli aumenti per i reati satellite e violazione dell'art. 81 c.p.; 2) errata applicazione dei criteri di commisurazione della pena (artt. 81, 132, 133 c.p.) e quantificazione sproporzionata degli aumenti rispetto alle diverse quantità di droga; 3) mancata applicazione del principio favor rei nella rideterminazione della pena complessiva; 4) contraddittorietà della valutazione della personalità del condannato; 5) violazione del divieto di reformatio in peius e dei limiti del giudice dell'esecuzione; 6) mancata considerazione di specifiche memorie difensive e di precedente giurisprudenza della Cassazione; 7) violazione della funzione rieducativa della pena e mancata considerazione del tempo intercorso e dell'evoluzione della personalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza complessivamente sufficiente, osservando che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente richiamato la reiterazione del comportamento criminose e i rilevanti quantitativi di stupefacente, giustificando incrementi (sei mesi per ciascuno dei quattro reati satellite; aumento ulteriore di 1 anno per il reato indicato nella sentenza sub 2; ulteriore aumento di 1 anno per il capo A della sentenza sub 3; aumento residuo per il capo B ridotto a 1 mese e 10 giorni) e pervenendo alla pena finale indicata. La Corte ha richiamato precedenti pronunce di questa Corte che avevano già condotto ad annullamenti con rinvio su questioni analoghe; tuttavia, nell'ordinanza impugnata le ragioni della nuova quantificazione sono state ritenute esplicitate, le misure sono state considerate di esigua entità ove occorreva, i limiti dell'art. 81 c.p. (pena totale inferiore al triplo della pena base) sono rispettati e non si è configurata reformatio in peius. Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74
Norme penali sugli illeciti in materia di stupefacenti: i reati contestati (detenzione e attività di spaccio) sono stati considerati ai fini della determinazione della pena e della continuazione.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
Norma richiamata per reati collegati alla materia degli stupefacenti; rilevante nel complesso delle condotte valutate per la continuazione.
codice penale, art. 81
Limita gli effetti del cumulo/continuazione: la Corte ha verificato che la pena complessiva rideterminata resta entro i limiti (in particolare sotto il triplo della pena base), ritenendo lecita la modulazione degli aumenti.
codice penale, art. 132
Disciplina sulla misura della pena: la Corte ha ritenuto che l'applicazione discrezionale degli aumenti sia stata esercitata correttamente dal giudice di merito.
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la gravità della condotta, la reiterazione e i quantitativi sono stati considerati idonei a giustificare gli aumenti applicati.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b) ed e))
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha esaminato i motivi proposti e ha ritenuto alcuni inammissibili per genericità e gli altri infondati nel merito.
Costituzione, art. 27
Richiamato dal ricorrente in relazione alla funzione rieducativa della pena; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a impattare la legittimità della rideterminazione in sede di continuazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. I n. 7187/2023; Sez. V n. 2425/2024; Sez. 6 n. 44428/2022, Spampinato)
Precedenti utilizzati per valutare la correttezza della motivazione e la necessità di esplicitare gli aumenti: la Corte ha indicato che, se gli aumenti sono di esigua entità, non è richiesto uno sviluppo argomentativo molto dettagliato e ha valutato la coerenza del percorso logico-giuridico seguito dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il giudice di merito può quantificare aumenti di lieve entità per i reati satellite senza fornire una motivazione molto particolareggiata; è però necessario che complessivamente emerga il percorso logico-giuridico (ripetizione, gravità, quantitativi).
- La determinazione della pena in caso di continuazione deve rispettare i limiti dell'art. 81 c.p. (la pena complessiva non può eccedere i limiti stabiliti), e il controllo di legittimità verifica il rispetto di tali limiti.
- La valutazione della gravità concreta (anche in relazione ai quantitativi di stupefacente) può giustificare aumenti simmetrici se il giudice ritiene che la condotta complessiva lo richieda; per contestare la discrezionalità è necessario dimostrare sproporzione concreta e specifica.
- Il divieto di reformatio in peius opera nei limiti del procedimento: il giudice dell'esecuzione non può aggravare ingiustificatamente la posizione del condannato rispetto a decisioni definitive, ma può rideterminare la pena in conformità alle indicazioni della Cassazione sul rinvio.
- In cassazione le censure generiche o non specificamente motivate (es.: semplice richiamo alla violazione della funzione rieducativa senza indicare profili di illegittimità concreti) sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Quando si impugna la rideterminazione della pena per continuazione, è utile indicare in modo preciso: a) quali ragioni motivazionali manchino; b) in che misura l'aumento ecceda i criteri già adottati dal giudice di cognizione; c) e come la discrepanza incida sul rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
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