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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2193/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente denunciava: (i) inutilizzabilità delle indagini e delle intercettazioni per mancata tempestiva iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.) e sollevava questione di costituzionalità di tale disciplina; (ii) insufficienza della gravità indiziaria rispetto alle captazioni acquisite (contestando l'unicità delle condotte ed errori identificativi); (iii) violazione dell'art. 297 c.p.p. circa la decorrenza dei termini di custodia cautelare (retrodatazione); (iv) carenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione ex art. 294 c.p.p. e inidoneità della misura carceraria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o generici i motivi: la questione sull'iscrizione nel registro degli indagati era già affrontata dalla giurisprudenza e, nella specie, le intercettazioni erano effettuate prima della identificazione del ricorrente; la valutazione della gravità indiziaria e della partecipazione all'associazione è stata adeguatamente motivata dal Tribunale (analisi del modus operandi, ruoli e scambi rilevati dalle captazioni); la richiesta di retrodatazione era generica e priva della prova della connessione richiesta dalla giurisprudenza; l'attualità del pericolo è stata motivata con elementi specifici non viziati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Articolo qualificato come fattispecie di reato contestata (traffico/produzione di stupefacenti). Usato per definire il reato-fine dell'associazione dedotta.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Previsione aggravata/reato connesso agli illeciti sugli stupefacenti; richiamato per la contestazione complessiva.

  • art. 335 c.p.p.

    Norma sulla iscrizione nel registro degli indagati; la Corte ha ritenuto che la mancata iscrizione non determinasse automaticamente inutilizzabilità delle captazioni quando queste erano antecedenti all'identificazione.

  • art. 405 e ss. c.p.p.

    Richiamate nella censura sull'inutilizzabilità delle prove; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che discrimina i casi in cui l'omessa iscrizione incide sui diritti della difesa.

  • art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    Limiti di impugnazione richiamati per l'orizzonte motivazionale del ricorso in cassazione.

  • artt. 273 e ss. c.p.p.

    Norme concernenti la gravità indiziaria; la Corte ha verificato la congruità della motivazione di merito rispetto a tali criteri.

  • art. 297 c.p.p.

    Disciplina della decorrenza della custodia cautelare e della retrodatazione; la Corte ha ritenuto che la parte che invoca la retrodatazione debba provare la connessione e l'anteriorità, elemento mancato nel caso.

  • art. 294 c.p.p.

    Requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'attualità con elementi concreti.

  • art. 292 c.p.p.

    Nullità di motivazione; la Corte ha considerato la censura generica e non fondata nel merito.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Presunzione relativa di pericolosità in relazione al tempo trascorso; il Tribunale ha motivato perché la presunzione non veniva meno.

  • art. 309 c.p.p., commi 5 e 9

    Potere del Tribunale del riesame di esaminare atti e elementi trasmessi dall'autorità procedente e di valutare la 'contestazione a catena'; richiamato per giustificare la verifica di merito effettuata in sede di riesame.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, in via equitativa, alla somma per la Cassa delle ammende.

  • Cost., artt. 3, 111 e 117, e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamati dalla difesa per censurare la disciplina processuale; la Corte ha ritenuto le questioni già affrontate dalla giurisprudenza e, nella specie, irrilevanti per l'esito del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata iscrizione nel registro degli indagati non comporta automaticamente inutilizzabilità delle intercettazioni se le captazioni sono state effettuate prima dell'identificazione dell'indagato; va valutato caso per caso alla luce della giurisprudenza consolidata.
  • In sede di cassazione il controllo sulla gravità indiziaria è limitato alla verifica della congruenza e logica della motivazione del giudice di merito, non alla riletura integrale delle intercettazioni: criticare l'interpretazione probatoria senza indicare vizi motivazionali chiari è inefficace.
  • La richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297 c.p.p.) richiede che la parte provi la connessione qualificata tra i fatti e l'anteriorità degli elementi a supporto; mere allegazioni generiche sono insufficienti.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione deve essere specificamente motivata dal giudice con elementi concreti (comportamenti successivi, rapporti con coindagati, modalità operative), e il semplice trascorrere del tempo non esclude in automatico la misura cautelare.
  • Il Tribunale del riesame può esaminare questioni di diritto e di fatto se supportate dagli atti o da elementi acquisiti ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; la difesa deve quindi produrre in quell'udienza gli elementi utili per il riesame.
  • Le eccezioni di nullità o violazione di diritti costituzionali devono essere prospettate con chiarezza e fondate sul concreto pregiudizio subito dalla difesa; richiamare principi generali senza collegamento probatorio concreto non è sufficiente.

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