Cassazione Penale, Sentenza n. 2193/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente denunciava: (i) inutilizzabilità delle indagini e delle intercettazioni per mancata tempestiva iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.) e sollevava questione di costituzionalità di tale disciplina; (ii) insufficienza della gravità indiziaria rispetto alle captazioni acquisite (contestando l'unicità delle condotte ed errori identificativi); (iii) violazione dell'art. 297 c.p.p. circa la decorrenza dei termini di custodia cautelare (retrodatazione); (iv) carenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione ex art. 294 c.p.p. e inidoneità della misura carceraria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o generici i motivi: la questione sull'iscrizione nel registro degli indagati era già affrontata dalla giurisprudenza e, nella specie, le intercettazioni erano effettuate prima della identificazione del ricorrente; la valutazione della gravità indiziaria e della partecipazione all'associazione è stata adeguatamente motivata dal Tribunale (analisi del modus operandi, ruoli e scambi rilevati dalle captazioni); la richiesta di retrodatazione era generica e priva della prova della connessione richiesta dalla giurisprudenza; l'attualità del pericolo è stata motivata con elementi specifici non viziati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Articolo qualificato come fattispecie di reato contestata (traffico/produzione di stupefacenti). Usato per definire il reato-fine dell'associazione dedotta.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Previsione aggravata/reato connesso agli illeciti sugli stupefacenti; richiamato per la contestazione complessiva.
art. 335 c.p.p.
Norma sulla iscrizione nel registro degli indagati; la Corte ha ritenuto che la mancata iscrizione non determinasse automaticamente inutilizzabilità delle captazioni quando queste erano antecedenti all'identificazione.
art. 405 e ss. c.p.p.
Richiamate nella censura sull'inutilizzabilità delle prove; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che discrimina i casi in cui l'omessa iscrizione incide sui diritti della difesa.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Limiti di impugnazione richiamati per l'orizzonte motivazionale del ricorso in cassazione.
artt. 273 e ss. c.p.p.
Norme concernenti la gravità indiziaria; la Corte ha verificato la congruità della motivazione di merito rispetto a tali criteri.
art. 297 c.p.p.
Disciplina della decorrenza della custodia cautelare e della retrodatazione; la Corte ha ritenuto che la parte che invoca la retrodatazione debba provare la connessione e l'anteriorità, elemento mancato nel caso.
art. 294 c.p.p.
Requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'attualità con elementi concreti.
art. 292 c.p.p.
Nullità di motivazione; la Corte ha considerato la censura generica e non fondata nel merito.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Presunzione relativa di pericolosità in relazione al tempo trascorso; il Tribunale ha motivato perché la presunzione non veniva meno.
art. 309 c.p.p., commi 5 e 9
Potere del Tribunale del riesame di esaminare atti e elementi trasmessi dall'autorità procedente e di valutare la 'contestazione a catena'; richiamato per giustificare la verifica di merito effettuata in sede di riesame.
art. 616 c.p.p.
Norma sulla condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, in via equitativa, alla somma per la Cassa delle ammende.
Cost., artt. 3, 111 e 117, e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamati dalla difesa per censurare la disciplina processuale; la Corte ha ritenuto le questioni già affrontate dalla giurisprudenza e, nella specie, irrilevanti per l'esito del ricorso.
Massime di principio
- La mancata iscrizione nel registro degli indagati non comporta automaticamente inutilizzabilità delle intercettazioni se le captazioni sono state effettuate prima dell'identificazione dell'indagato; va valutato caso per caso alla luce della giurisprudenza consolidata.
- In sede di cassazione il controllo sulla gravità indiziaria è limitato alla verifica della congruenza e logica della motivazione del giudice di merito, non alla riletura integrale delle intercettazioni: criticare l'interpretazione probatoria senza indicare vizi motivazionali chiari è inefficace.
- La richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297 c.p.p.) richiede che la parte provi la connessione qualificata tra i fatti e l'anteriorità degli elementi a supporto; mere allegazioni generiche sono insufficienti.
- L'attualità del pericolo di reiterazione deve essere specificamente motivata dal giudice con elementi concreti (comportamenti successivi, rapporti con coindagati, modalità operative), e il semplice trascorrere del tempo non esclude in automatico la misura cautelare.
- Il Tribunale del riesame può esaminare questioni di diritto e di fatto se supportate dagli atti o da elementi acquisiti ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; la difesa deve quindi produrre in quell'udienza gli elementi utili per il riesame.
- Le eccezioni di nullità o violazione di diritti costituzionali devono essere prospettate con chiarezza e fondate sul concreto pregiudizio subito dalla difesa; richiamare principi generali senza collegamento probatorio concreto non è sufficiente.
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